Con Risposta n. 198 del 20 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del c.d. Bonus Quotazione non solo in caso di prima ammissione alla quotazione, ma anche in caso di riammissione.
Sul punto, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, la sospensione delle negoziazioni è un’interruzione non programmata del normale processo di contrattazione di uno strumento finanziario, che, nel caso di specie, è avvenuta discrezionalmente su impulso di Borsa Italiana S.p.A, poiché dichiarata sulla base di andamenti anomali dei prezzi o delle quantità negoziabili delle azioni della società.
La riammissione alla quotazione, rileva l’Agenzia, non può essere considerata al pari di una nuova ammissione alle quotazioni ai sensi della norma agevolativa in esame e, quindi, non può consentire l’accesso al relativo beneficio fiscale, tenuto conto che la ratio della disposizione agevolativa è quella di incentivare la PMI a quotarsi.