Con risposta n. 18 del 12 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla configurabilità di una stabile organizzazione all’estero ai fini dell’opzione per il regime di branch exemption.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, al punto 2.4, subordina l’esercizio dell’opzione per il regime di branch exemption, di cui all’articolo 168-ter del TUIR, alla condizione che “sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo e l’Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione dettati dall’articolo 162 del TUIR, a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica”..
Nel caso di specie esiste un trattato contro le doppie imposizioni che detta una definizione di stabile organizzazione che sostanzialmente ricalca quella del Modello OCSE (versione 2014), i cui presupposti essenziali possono sintetizzarsi in:
- esistenza della sede d’affari. Tale requisito è integrato nella misura in cui l’impresa abbia a disposizione un certo spazio, indipendentemente dal titolo giuridico in virtù del quale ne disponga, purché abbia il potere di utilizzarlo per svolgervi l’attività imprenditoriale.
- fissità spaziale e temporale della sede d’affari. Tale requisito implica che la sede d’affari sia fissa e cioè sia stabilita in un determinato luogo con un certo grado di permanenza.
- svolgimento dell’attività d’impresa della casa madre in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d’affari. Affinché l’insediamento estero sia considerato stabile organizzazione, è necessario che l’impresa non residente svolga una parte significativa della propria attività economica attraverso la sede stessa.