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Attualità

Breve excursus delle novità in materia di riscossione e fiscalità contenute nel Decreto Legge 193 del 22 ottobre 2016

28 Ottobre 2016

Nicola Boella, Partner, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (in seguito, il “Decreto”; cfr. contenuti correlati), pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 249 del 24 ottobre 2016, prevede, tra le altre, importanti novità in tema di riscossione (Capo I) ed in materia fiscale (Capo II).

In particolare, come rilevato nel preambolo del Decreto, le misure ivi contenute sono tese inter alia ad ottimizzare l’attività di riscossione, ad accrescere il livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, a contrastare l’evasione fiscale nonché a semplificare alcuni adempimenti tributari di scarsa utilità all’amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità.

La finalità della presente nota è quella di fornire una panoramica, non esaustiva, sulle novità fiscali introdotte dal Decreto, cui seguiranno approfondimenti mirati sui singoli argomenti.

Soppressione di Equitalia

In risposta alle raccomandazioni OCSE in materia di riscossione coattiva delle imposte, l’art. 1 del Decreto ha previsto lo scioglimento, mediante cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ed estinzione senza liquidazione, delle società del Gruppo Equitalia con decorrenza dal 1 luglio 2017.

Dalla medesima data, un ente pubblico economico di nuova istituzione denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione” subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia, esercitando le funzioni di riscossione a livello nazionale.

Il nuovo ente sarà dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, ma sarà sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il dianzi menzionato Ministero avrà, inoltre, l’onere di proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per approvazione tramite decreto, un testo contenente lo statuto dell’ente in disamina che disciplinerà, inter alia, le funzioni e le competenze degli organi di gestione nonché le modalità di remunerazione dei servizi di riscossione prestati ad altri enti pubblici.

Gli organi del nuovo ente deputato alla riscossione sono composti dal:

  1. Presidente, nella persona del direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  2. comitato di gestione, composto dal Presidente e da due componenti scelti dall’Agenzia delle Entrate tra i propri dirigenti;
  3. collegio dei revisori dei conti.

Il Ministero dell’Economia ed il Presidente del comitato di gestione del nuovo agente di riscossione stipulano annualmente un atto in cui individuano, fra gli altri elementi:

  1. le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, attraverso un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
  2. gli obiettivi quantitativi da raggiungere, nonché gli indicatori e le modalità di verifica del loro conseguimento;
  3. le modalità di vigilanza sull’operato dell’ente.

Infine, le norme ad oggi vigenti che fanno riferimento ai precedenti concessionari del servizio nazionale della riscossione ed agli agenti della riscossione continuano ad applicarsi con riferimento all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto compatibili.

Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione

Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute

A decorrere dal 1 gennaio 2017, i soggetti passivi IVA dovranno comunicare, mediante una trasmissione telematica, su base trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse e di tutte le fatture ricevute, comprese le bollette doganali e le note di variazione. I dati da comunicare includono: (i) i dati delle parti dell’operazione, (ii) la data e il numero della fattura; (iii) la base imponibile; (iv) l’aliquota IVA e l’imposta; (v) la tipologia dell’operazione.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare (a titolo esemplificativo, in riferimento al trimestre gennaio – marzo 2017 le comunicazione dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2017).

Per l’omessa o errata trasmissione di ogni fattura, è applicabile una sanzione di Euro 25 sino ad un massimo di Euro 25.000.

In virtù di tale nuovo adempimento, a decorrere dal 1 gennaio 2017, sono soppressi i seguenti adempimenti:

  1. il cosiddetto “spesometro”, gli elenchi Intrastat su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute;
  2. la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio;
  3. le comunicazioni delle operazioni effettuate nei confronti di operatori residenti in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi Black List). Al riguardo si segnala che dalla lettura del Decreto, si evince che la soppressione non sarebbe immediata, in quanto riguarda le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Con un apposito provvedimento di prossima emanazione saranno stabiliti i tempi e le modalità della presente disposizione.

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA

A decorrere dal 1 gennaio 2017, i soggetti passivi IVA dovranno comunicare telematicamente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle menzionate liquidazioni è prevista una sanzione compresa tra Euro 5.000 ed Euro 50.000.

Con un apposito provvedimento di prossima emanazione saranno stabiliti i tempi e le modalità della presente disposizione.

Termini per la presentazione della dichiarazione annuale IVA

Il Decreto prevede che la presentazione della dichiarazione annuale IVA (Modello IVA) relativa all’imposta dovuta a decorrere dall’anno 2017 potrà essere trasmesso dal 1 febbraio al 30 aprile dell’anno successivo.

Si ricorda che in riferimento all’anno 2016 il termine di presentazione del Modello IVA è il 28 febbraio 2017.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate mediante distributori automatici

Il Decreto, in relazione alla disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi incassati attraverso distributori automatici introdotta dal D.Lgs. 127/2015, ha previsto:

  1. che tale disciplina è applicabile oltre che alle cessioni di beni anche alle “prestazioni di servizio” rese mediante distributori automatici;
  2. la proroga al 1 aprile 2017 (in luogo del 1 gennaio 2017) dell’obbligo in argomento. Il Decreto ha, inoltre, previsto che potranno essere stabiliti termini di entrata in vigore della norma differiti rispetto al 1 aprile 2017 in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

Proroga della disciplina relativa alla defiscalizzazione dei misuratori fiscali e trasmissione telematica dei corrispettivi per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione

La disciplina relativa alla defiscalizzazione dei misuratori fiscali e trasmissione telematica dei corrispettivi per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione introdotta dall’art. 1 commi da 429 a 432 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è stata prorogata sino al 31 dicembre 2017 per le imprese che hanno optato per tale regime nell’anno 2016.

Novità in materia di depositi IVA

Il Decreto ha apportato alcune integrazioni/modifiche alla disciplina prevista dall’art. 50-bis del D.L. 331/1993 relativa ai depositi IVA.

Più nel dettaglio, il Decreto in esame:

  1. amplia la platea delle operazioni che possono essere ammesse al regime di sospensione d’imposta del deposito IVA; e
  2. stabilisce nuove modalità di estrazione dei beni da parte di soggetti passivi d’imposta che utilizzano o commercializzano detti beni nel territorio nazionale.

Con riferimento al primo punto, è stato previsto che siano ammesse al regime di sospensione d’imposta le cessioni di beni eseguite mediante l’introduzione in un deposito IVA.

Con riferimento al secondo punto, è stato previsto l’obbligo di versamento dell’imposta all’atto dell’estrazione. Il gestore del deposito è stato individuato quale soggetto tenuto al versamento dell’IVA, in nome e per conto del soggetto che ha operato l’estrazione dei beni.

Il versamento dell’IVA dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione, senza la possibilità di procedere con la compensazione con altre imposte (c.d. “compensazione orizzontale”). Il soggetto che estrarrà i beni emetterà autofattura e la annoterà nel registro IVA degli acquisti unitamente alla ricevuta di versamento dell’imposta. Il gestore del deposito e il soggetto che materialmente effettua l’estrazione saranno responsabili in solido relativamente al versamento dell’imposta.

Il gestore del deposito sarà tenuto ad assolvere particolari obblighi comunicativi (relativi ai beni estratti e all’imposta liquidata). Le modalità dei suddetti obblighi saranno definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto in esame ha, inoltre, modificato la procedura di estrazione dal deposito anche per i soggetti esportatori abituali che effettuano l’acquisto in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. 633/1972. In tale ipotesi, l’estrazione potrà essere effettuata senza pagamento dell’imposta e il soggetto passivo che intende beneficiare della non imponibilità sarà tenuto a trasmettere telematicamente un’apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, che rilascerà ricevuta.

Per quanto concerne i beni introdotti in un deposito IVA in forza di un acquisto intracomunitario, il Decreto prevede che il soggetto che procede all’estrazione dovrà assolvere l’imposta provvedendo altresì all’integrazione della relativa fattura (con l’indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta) e ad operare la relativa variazione in aumento entro il quindicesimo giorno successivo a quello dell’estrazione.

Da ultimo, si segnala che il Decreto ha previsto un regime sanzionatorio ad hoc per la violazione delle summenzionate novità normative.

Le disposizioni qui analizzate si applicheranno a decorrere dal 1 aprile 2017.

Dichiarazione integrativa a favore

L’articolo 5 del Decreto, rubricato “Dichiarazione integrativa a favore”, prevede importanti novità in merito ai termini relativi all’emendabilità della dichiarazione favorevole al contribuente ed alle modalità di utilizzo dell’eventuale credito derivante dalla dichiarazione integrativa.

Rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 5 sopracitato le dichiarazioni: relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, dei sostituti d’imposta ed all’imposta sul valore aggiunto.

In estrema sintesi, con riferimento ai termini relativi all’emendabilità della dichiarazione favorevole al contribuente, l’articolo 5 del Decreto prevede che, salva l’applicazione delle sanzioni e del correlato istituto premiale del ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti, possano essere integrate entro il termine di decadenza dell’attività di accertamento.

Come rilevato dalla Relazione tecnica al Decreto, l’articolo 5 del Decreto: “recepisce l’orientamento consolidato della giurisprudenza espresso di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite del 30 giugno 2016, n. 13378”. Invero, l’articolo 5 del Decreto risolve – a favore del contribuente – il dibattito giurisprudenziale e dottrinale che ha interessato negli anni la materia in commento, garantendo al contribuente, con riferimento ai termini relativi all’emendabilità della dichiarazione integrativa a favore, i medesimi termini previsti per la presentazione della dichiarazioni integrativa a sfavore.

Innovando rispetto ai principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13378/2016, l’articolo 5 del Decreto prevede, inoltre, importanti novità in tema di utilizzo del credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore.

In particolare, per quanto attiene al credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore, relativa alle imposte sui redditi, all’IRAP e dei sostituti, l’articolo in commento prevede che, nel caso di dichiarazione integrativa a favore presentata (i) entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo rispetto a quello oggetto della dichiarazione integrativa, che il credito possa essere immediatamente utilizzato dal contribuente in compensazione;(ii) oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo rispetto a quello oggetto della dichiarazione integrativa, che il credito possa essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento dei debiti “maturati a partire dal periodo d’imposta successivo” a quello in cui è stata presenta la dichiarazione integrativa.

Per quanto attiene, invece, all’utilizzo del credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore relativa all’imposta sul valore aggiunto, l’art. 5 del Decreto disciplina unicamente il caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo rispetto a quello oggetto della dichiarazione integrativa. In tale ipotesi, il credito può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione ovvero richiesto a rimborso (ove ricorrano le condizioni di legge).

Nulla è previsto in merito all’utilizzo del credito derivante dalla dichiarazione integrativa presentata oltre i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo rispetto a quello oggetto della dichiarazione integrativa. In questo caso, ai fini del recupero del maggior credito, il contribuente dovrà avviare una procedura di rimborso.

Infine, il comma 2 dell’art. 5 del Decreto ha, inoltre, modificato l’art. 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo che, in caso di presentazione integrativa, i termini dell’attività di accertamento decorrano dalla data di presentazione di tale dichiarazione unicamente con riferimento agli elementi oggetto dell’integrazione.

Definizione agevolata

L’art. 6 del Decreto disciplina la definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Possono aderire a tale procedura agevolata anche i debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute in relazione ai carichi sopra menzionati, purché siano stati da loro effettuati tutti i versamenti aventi scadenza compresa tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2016.

In particolare, con la suddetta procedura agevolata, il debitore estingue il proprio debito senza corrispondere: (i) le sanzioni incluse in tali carichi (ii) gli interessi di mora e (iii) le sanzioni e le somme aggiuntive connesse ai contributi previdenziali.

Sono esclusi dalla procedura agevolata i carichi riguardanti: (i) i dazi e l’IVA all’importazione, (ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (iii) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, (iv) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e (v) le sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada.

Per poter accedere alla suddetta procedura agevolata il debitore, entro il 22 gennaio 2017, deve darne comunicazione, per il tramite di un’apposita dichiarazione, all’agente di riscossione. La presentazione della dichiarazione determina la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei crediti oggetto della dichiarazione stessa ed inibisce l’avvio di nuove azioni esecutive, l’iscrizione di nuovi fermi o ipoteche ed, al ricorrere di determinate condizioni, la prosecuzione delle procedure di recupero coattivo da parte dell’agente della riscossione.

A seguito della comunicazione inviata dal contribuente, l’agente della riscossione comunicherà al debitore l’ammontare delle somme dovute, le quali saranno comprensive: (i) delle somme affidate all’agente di riscossione a titolo di capitale, (ii) degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, (iii) delle somme maturate a favore dell’agente di riscossione a titolo di aggio, (iv) delle spese per le procedure esecutive e (v) delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Al fine di definire la procedura, il debitore dovrà provvedere al pagamento delle somme complessivamente dovute, per intero ovvero usufruendo di un massimo di quattro rate, sulle quali saranno dovuti ulteriori interessi.

In caso di opzione per il pagamento rateale, l’agente della riscossione comunica ai debitori istanti (i) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione (ii) l’ammontare delle singole rate ed (iii) il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. L’ammontare di ciascuna delle prime due rate deve corrispondere ad un terzo dell’importo dovuto mentre l’ammontare della terza e la quarta deve corrispondere ad un sesto delle somme dovute per ciascuna rata. La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, anche solo di una rata, determina la decadenza degli effetti della definizione agevolata. In questo caso, i versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto per il proseguo dell’attività di recupero.

Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate

L’art. 7 del Decreto ha riaperto i termini della procedura di collaborazione volontaria disciplinando le modalità di regolarizzazione delle violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 in relazione a attività detenute sia in Italia che all’estero.

L’accesso a tale procedura è precluso a coloro che: (a) hanno aderito alla precedente voluntary disclosure, anche tramite interposta persona; (b) abbiano avuto formale conoscenza (diretta ovvero attraverso soggetti solidalmente obbligati ovvero concorrenti nel reato) di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.

L’istanza di accesso alla procedura potrà essere presentata dal 24 ottobre 2016 fino al 31 luglio 2017. Eventuali istanze integrative, relazione di accompagnamento e documentazione a supporto potranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2017.

Con riguardo alle sole attività oggetto di collaborazione volontaria, è prevista una proroga dei termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2018.

Gli effetti premiali della procedura possono essere riassunti come segue:

  • riduzione delle sanzioni relative agli obblighi sul monitoraggio fiscale al 3% per la detenzione di attività in Paesi Black List che abbiano stipulato con l’Italia un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni (ex art. 26 Modello OCSE o TIEA) entrato in vigore entro il 24 ottobre 2016;
  • mancato raddoppio dei termini di accertamento qualora (a) le attività siano detenute in Paesi Black List per i quali sia entrato in vigore, entro il 24 ottobre 2016, un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni e (b) in caso di rimpatrio fisico, giuridico o rilascio del cd. waiver;
  • non punibilità delle condotte di autoriciclaggio (per le attività oggetto di disclosure), commesse alla data del 30 settembre 2017, in relazione ai delitti tributari la cui punibilità è esclusa per effetto della procedura di collaborazione volontaria (ad. es. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

In relazione alle sole attività oggetto di collaborazione volontaria ed a condizione di analitica illustrazione nella relazione di accompagnamento, il contribuente potrà, inoltre, essere esonerato dalla compilazione del Quadro RW del Modello Unico PF e dall’indicazione in dichiarazione dei redditi derivanti da attività finanziarie per il 2016 e per la frazione del 2017 antecedente alla data di presentazione dell’istanza.

Gli autori delle violazioni potranno provvedere al versamento di quanto dovuto in autoliquidazione, in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017 (è preclusa la compensazione ex art. 17 D.lgs. 241/97), ovvero in tre rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 30 settembre 2017. Nel caso in cui il pagamento sia insufficiente, l’Agenzia delle Entrate recupererà le somme ancora dovute maggiorandole. Al contrario, nel caso di versamento superiore a quanto dovuto, l’eccedenza potrà essere richiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione.

Il versamento spontaneo (ed integrale) delle somme dovute consente al contribuente di beneficiare di determinati effetti premiali in relazione alla misura delle sanzioni amministrative. In caso di mancato versamento in autoliquidazione, l’Agenzia delle Entrate procederà alla notifica degli inviti al contraddittorio e dell’atto di contestazione, con l’applicazione di sanzioni amministrative ridotte rispetto a quelle ordinarie. Occorre rilevare come la riduzione delle sanzioni prevista in caso di notifica degli inviti sia inferiore rispetto a quella pervista in caso di versamento spontaneo integrale.

Regole specifiche disciplinano la regolarizzazione del contante. In particolare, è richiesto l’intervento di un notaio ai fini dell’apertura e dell’inventario del contenuto delle cassette. E’, inoltre, richiesta una dichiarazione circa l’origine del contante volta ad escludere la provenienza delle somme da reati diversi da quelli di natura tributaria. Infine, il contribuente dovrà obbligatoriamente versare entro il 30 settembre 2017 contanti e valori al portatore su una relazione vincolata fino al termine della procedura, aperta presso intermediari finanziari abilitati.


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