Principio di diritto Agenzia delle Entrate 09 aprile 2021 n. 6
Applicazione della normativa prevista dall’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nei confronti delle banche stabilite nel Regno Unito durante il periodo transitorio previsto dall’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione europea
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600/1973, il quale prevede l’esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da finanziamento a medio-lungo periodo corrisposti da imprese residenti nei confronti di banche stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, il Regno Unito deve essere considerato, per tutto il Periodo transitorio, alla stregua di un Paese ancora ricompreso nel territorio UE.
La mancata applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, comma 5-bis,del d.P.R. n. 600/1973 nei confronti del Regno Unito, nel corso del Periodo transitorio, determinerebbe, infatti, una violazione delle libertà fondamentali del trattato (in particolare della libera prestazione di servizi e della libera circolazione di capitali), comportando una “discriminazione orizzontale” tra soggetti destinatari delle medesime libertà.