ESMA ha pubblicato un aggiornamento alle proprie Q&A sul regime della Direttiva 2003/71/CE (Direttiva Prospetto) e della Direttiva 2004/109/CE (Direttiva Transparency) con l’obiettivo di fornire chiarimenti applicativi utili e uniformi all’attività di vigilanza nell’eventualità di una no deal Brexit il 29 marzo prossimo.
Le Q&A si riferiscono in particolare, a tre casi specifici:
- quando emittenti di titoli azionari e non azionari al di sotto di 1.000 euro che attualmente hanno il Regno Unito come Stato membro di origine (dP) scelgono un nuovo Stato membro di origine, essi dovrebbero scegliere in quale tra i 27 Stati membri della Ue (Ue27)/Efta (Associazione europea di libero scambio) del See (Spazio economico europeo) svolgere le proprie attività dopo il 29 marzo 2019;
- emittenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato all’interno della Ue27/Efta dello Spazio economico europeo che attualmente hanno il Regno Unito come loro Stato membro di origine per la direttiva Trasparenza dovrebbero scegliere e rivelare il loro nuovo Stato membro di origine senza indugio dopo il 29 marzo 2019; infine
- dal momento che il Regno Unito diventerà – in caso di Brexit – un paese terzo, i prospetti e i supplementi approvati dalla Fca (Financial Conduct Authority) del Regno Unito prima del 29 marzo 2019 non potranno essere utilizzati nella Ue27/Efta dello Spazio economico europeo in caso di no deal Brexit.