Con Risoluzione n. 7/E del 1° febbraio 2021 ha fornito chiarimenti in merito alle corrette modalità per adempiere agli obblighi IVA da parte degli operatori del Regno Unito, soggetti passivi d’imposta in Italia.
In particolare, sulla possibilità per coloro che dispongono di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA in Italia possano continuare a utilizzare per le operazioni interne tale rappresentante o tale identificazione o, diversamente, debbano richiedere una nuova posizione IVA in quanto soggetti extra-UE.
Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto IVA.
Resta inteso che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.