Con Risposta n. 260 del 19 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire della disciplina del plafond IVA, successivamente all’uscita del Regno Unito dalla UE, da parte di un soggetto stabilito nel Regno Unito identificato direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR n. 633/1972 (decreto IVA) e che abbia successivamente acquisito lo status di esportatore abituale.
In particolare, il quesito riguarda la possibilità, in caso di cessazione del numero di identificazione diretto del soggetto non residente, di trasferire il plafond IVA ad un rappresentante fiscale contestualmente nominato.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta positiva, in quanto nel passaggio dal numero d’identificazione rilasciato ai sensi dell’art. 35-ter del decreto IVA al rappresentante fiscale, non si verifica alcun mutamento soggettivo del soggetto passivo (non residente) che ha maturato il plafond.
Il numero identificativo e il rappresentante fiscale sono strumenti giuridici attraverso cui il soggetto non residente, da un lato, assolve gli obblighi derivanti dall’applicazione delle regole IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia (imponibili, esenti, non imponibili) e, dall’altro, esercita i diritti connessi alle predette operazioni (tra cui rientra certamente l’utilizzo del plafond per sterilizzare l’IVA sulle operazioni attive).