Con Circolare n. 71 del 27 aprile 2021, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla legislazione applicabile nelle fattispecie del distacco del lavoratore e dell’esercizio di attività in due o più Stati in seguito alla pubblicazione dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito.
In merito ai lavoratori distaccati l’INPS evidenzia che coloro che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi) restano assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.
Inoltre, continua l’INPS:
- i cittadini dell’Unione Europea che esercitano un’attività di lavoro subordinato o autonomo nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e che sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, mantengono detta condizione fino a che continuino a trovarsi nella fattispecie sopra descritta senza soluzione di continuità;
- è confermata la validità delle certificazioni di distacco rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente all’entrata in vigore del TCA e con data finale successiva al 31 dicembre 2020. Per tali situazioni sarà possibile, alla scadenza del periodo certificato, richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità (in applicazione delle disposizioni del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004).
Infine, con riferimento alle ipotesi di esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma in due o più Stati, l’Istituto rappresenta che le Strutture territoriali potranno continuare a rilasciare le certificazioni in materia di legislazione applicabile anche per tali situazioni di lavoro.