Con Comunicazione n. 8 del 23 luglio 2020, che segue il Richiamo di attenzione n. 3 del 26 marzo 2020, la Consob ricorda che, terminato il “periodo di transizione” fissato al 31 dicembre 2020 dall’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit), alle imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimento in Italia si applicherà la disciplina dettata dall’articolo 28 del Testo unico della finanza – Tuf e dagli artt. 25-31 del Regolamento Consob n. 20307/2018, riepilogata nella tabella allegata alla Comunicazione.
In particolare, ai sensi della citata disciplina, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche che intendono operare in Italia devono presentare apposita domanda di autorizzazione alla Consob che accerta la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione entro il termine di 120 giorni, salvi i casi di sospensione o interruzione.
Consob raccomanda quindi alle imprese di investimento britanniche che intendono continuare a operare in Italia, sia come imprese di paesi terzi sia trasferendo la propria attività a una SIM all’uopo costituita, di presentare la domanda di autorizzazione tempestivamente, anche in considerazione degli eventuali tempi di sospensione e interruzione cui possono soggiacere i termini di durata delle procedure di autorizzazione.
Permane, per tutte le imprese di investimento britanniche, la necessità di fornire alla clientela italiana informazioni aggiornate in merito alle conseguenze delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit.