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Brexit: indicazioni Consob sugli obblighi informativi nei confronti degli investitori per intermediati UK

1 Aprile 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicazione n. 8 del 29 marzo 2019 la Consob ha fornito indicazioni in relazione agli obblighi informativi cui sono tenuti gli intermediari britannici operanti in Italia nei confronti degli investitori dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit).

In particolare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019, in caso di no-deal Brexit, tali intermediari dovranno fornire informazioni ai propri investitori – al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – sul Sistema (Ics) che è chiamato a tutelarli.

Alla stessa data, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che operano in regime di libera prestazione di servizi aderiscono di diritto al suddetto Ics, a meno che non presentino a tale sistema una dichiarazione degli Ics del Regno Unito attestante che i loro investitori saranno protetti da questi ultimi.

Tutte le banche e le imprese di investimento del Regno Unito sopra citate dovranno fornire informativa dell’avvenuta comunicazione agli investitori alla Consob.

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