La Banca d’Italia ha pubblicato, in data 29 aprile 2020, alcuni chiarimenti circa il regime applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021 a banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e società di gestione con sede nel Regno Unito e attualmente operanti in Italia.
Il 31 dicembre 2020 terminerà, infatti, il periodo transitorio “post Brexit”, avviato in data 1° febbraio 2020 a seguito della stipula dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. Pertanto, fatto salvo per l’eventualità in cui tale periodo transitorio sia prorogato (decisione che dovrebbe intervenire entro il prossimo giugno), gli intermediari del Regno Unito che intendano, ove consentito, operare in Italia saranno assoggettati al regime degli intermediari di paesi terzi extra UE.
Le misure, che concernono gli intermediari assoggettati alla vigilanza di Banca d’Italia (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e società di gestione), fanno seguito a quelle pubblicate da Consob in data 26 marzo 2020 (imprese di investimento) e sono differenziate in ragione della natura dei soggetti interessati e delle attività dagli stessi esercitate.
Banche
Le banche del Regno Unito attualmente operanti in Italia che intendono proseguire a prestare le proprie attività e servizi dopo il termine del periodo transitorio dovranno aver nel frattempo ottenuto l’autorizzazione ad operare come banche extracomunitarie secondo il procedimento previsto dalla normativa nazionale applicabile e in particolare dalle disposizioni dettate da Banca d’Italia nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 come successivamente emendata.
Le banche del Regno Unito non autorizzate prima della fine del periodo transitorio non potranno più operare in Italia.
Per quanto concerne la prestazione di servizi di investimento, le banche del Regno Unito, decorso il periodo transitorio ed ottenute le necessarie autorizzazioni, in quanto banche extracomunitarie potranno prestare servizi di investimento, in regime di libera prestazione di servizi, esclusivamente nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali di diritto di cui all’articolo 6, co. 2-quinquies, lett (a) e co. 2-sexies, lett. (a) del TUF. Sarà invece preclusa la prestazione di servizi di investimento alla clientela retail e, pertanto, le banche che attualmente svolgono tale attività dovranno terminare la stessa entro il 31 dicembre 2020. Resterebbe invece ferma la possibilità di operare verso clienti al dettaglio e professionali su richiesta mediante lo stabilimento di una succursale[1].
Istituti di moneta elettronica
Per gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito attualmente operanti in Italia attraverso una succursale si applicano le misure predette con riferimento alle banche. Tali intermediari dovranno pertanto essere autorizzati, entro il 31 dicembre 2020, ad operare in Italia come intermediari di paesi terzi extra UE sulla base della normativa italiana di riferimento.
In caso contrario, sarà inibita la prosecuzione di attività in Italia da parte di tali soggetti.
Gli istituti di moneta elettronica attualmente operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, concluso il periodo transitorio, non potranno invece essere autorizzati ad operare come intermediari extra UE e dovranno quindi cessare la propria attività.
Istituti di pagamento
A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli istituti di pagamento del Regno Unito non potranno più operare in Italia e dovranno quindi aver cessato la propria attività.
Società di gestione
A decorrere dal 1° gennaio 2021, anche le società di gestione del Regno Unito non potranno più operare in Italia e dovranno quindi aver cessato la propria attività.
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Con riferimento a quegli intermediari che, concluso il periodo transitorio non potranno più operare in Italia (quindi gli istituti di moneta elettronica attualmente operanti in regime di libera prestazione di servizi, le società di gestione e gli istituti di pagamento), la Banca d’Italia chiarisce inoltre che tali soggetti possono trasferire le proprie attività ad altri intermediari, italiani o UE autorizzati ad operare in Italia, salvaguardando così la continuità dell’attività attualmente svolta.
Con riguardo a questi soggetti nonché agli intermediari che, esperiti i relativi procedimenti autorizzativi, decorso il periodo transitorio potranno continuare a prestare le proprie attività e servizi in Italia (banche e istituti di moneta elettronica attualmente operanti in Italia attraverso una succursale), al fine di garantire continuità nell’operatività, la Banca d’Italia ha raccomandato:
- agli intermediari che intendono proseguire le proprie attività in Italia, o come intermediari di paesi terzi ovvero trasferendo i propri asset ad intermediari italiani o UE già autorizzati ad operare in Italia, di depositare le relative istanze autorizzative in debito tempo, in considerazione della durata dei relativi procedimenti e le eventuali proroghe degli stessi. Infatti, ove le autorizzazioni non dovessero essere rilasciate in tempo, tali soggetti non sarebbero più autorizzati ad operare in Italia e dovrebbero quindi cessare tutte le attività ancora in essere;
- agli intermediari che intendono trasferire le proprie attività a intermediari UE non ancora autorizzati in Italia, completare, entro il periodo transitorio, le procedure per il trasferimento degli asset e quelle inerenti alla passaportazione delle attività e dei servizi dell’intermediario UE in Italia;
- agli intermediari che intendono cessare la propria operatività in Italia, informare i clienti del termine delle attività e quindi dei relativi rapporti, dandone altresì informativa alla Banca d’Italia (al riguardo la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito internet i relativi moduli) e alle competenti autorità del Regno Unito.
Infine, a prescindere dalla misure predette, la Banca d’Italia raccomanda a tutti gli intermediari del Regno Unito attualmente operanti in Italia di informare i propri clienti degli impatti della Brexit sulle attività svolte e sui rapporti contrattuali in essere, richiamando al riguardo la precedente comunicazione del 19 febbraio 2019 (“Informativa alla clientela italiana da parte degli intermediari con sede nel Regno Unito operanti in Italia”) e invitando quegli intermediari che non vi avessero ancora provveduto a informare i clienti entro il 31 dicembre 2020.
In sintesi, la citata comunicazione offre importanti chiarimenti rispetto al regime applicabile agli intermediari dalla stessa vigilati a decorrere dal gennaio 2021, una volta concluso quindi il periodo transitorio ad oggi vigente e fatta salva la possibilità che lo stesso sia ulteriormente prorogato. Nell’ipotesi in cui dovesse essere confermato lo scenario attuale, infatti, tutti gli intermediari del Regno Unito attualmente operanti in Italia dovranno cessare le attività in Italia ovvero aver ottenuto, entro il 31 dicembre 2020, le necessarie autorizzazioni per continuare ad operare come intermediari di paesi terzi, ove consentito (quindi nel caso di banche e istituti di moneta elettronica attualmente operanti in Italia mediante una succursale) ovvero a seguito del trasferimento delle proprie attività a intermediari italiani o dell’Unione Europea già autorizzati, o che dovranno essere autorizzati entro il predetto termine, ad operare in Italia.
Si evidenzia quindi come gli intermediari del Regno Unito che intendano proseguire le proprie attività in Italia anche decorso il periodo transitorio, devono sin da ora intraprendere tutte le attività necessarie ad ottenere le relative autorizzazioni. Tale raccomandazione risulta significativa con riferimento in particolare agli intermediari che dovranno essere autorizzati ad operare in Italia come intermediari di paesi terzi, dal momento che tali procedimenti autorizzativi non beneficiano evidentemente del regime legislativo armonizzato a livello europeo e dei relativi automatismi tra Autorità di Vigilanza, e dovranno essere avviati nel rispetto della disciplina italiana applicabile. È quindi essenziale per le banche e gli istituti di pagamento del Regno Unito che intendano continuare ad operare in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2021 che intraprendono quanto prima tutte le iniziative necessarie a presentare le relative istanze autorizzative, secondo quanto richiesto al riguardo dalla normativa italiana.
Imprese di investimento
Come chiarito dalla Comunicazione Consob di cui in premessa, decorsoil periodo transitorio il regime applicabile alle imprese di investimento del Regno Unito dipenderà innanzitutto dall’eventualità che sia intervenuto il giudizio di equivalenza di cui agli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) 600/2014 (“MIFIR”).
Le imprese di paesi terzi possono infatti operare in regime di libera prestazione di servizi esclusivamente nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali di diritto a condizione, tra l’altro, che la Commissione Europea abbia emesso un giudizio di equivalenza in merito ai requisiti vigenti nel paese terzo. Diversamente, in assenza del giudizio di equivalenza, è rimessa a ciascuno Stato membro la facoltà di consentire all’impresa di paesi terzi di operare sul proprio territorio, anche senza stabilimento di succursali.
In tale ipotesi quindi troverebbe applicazione l’articolo 28 del TUF, ai sensi del quale è riconosciuto a tali soggetti la possibilità di operare in libera prestazione di servizi, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d’Italia, al ricorrere delle condizioni ivi enunciate ed esclusivamente nei confronti di clienti professionali di diritto e controparti qualificate (art. 28, co. 6, TUF).
L’operatività nei confronti di clienti al dettaglio e professionali su richiesta è invece condizionata allo stabilimento della succursale (art. 28, co. 3, TUF), che deve essere autorizzata da parte della Consob, sentita la Banca d’Italia, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 28, co. 1 e 2, TUF.
Pertanto, decorso il periodo transitorio, la possibilità di continuare ad operare in Italia da parte delle imprese di investimento del Regno Unito sarà condizionata, da un lato, dalla sopravvenienza del giudizio di equivalenza e, in mancanza dello stesso, dalla possibilità di soddisfare le condizioni enucleate dall’art. 28 del TUF, tra cui l’esistenza di accordi di collaborazione tra la Banca d’Italia, la Consob e le competenti autorità del Regno Unito.
Peraltro, stante l’appartenenza del Regno Unito all’Unione Europea sino al gennaio 2020 e l’attuale conformità della legislazione locale alla normativa europea, sembra da potersi ritenere probabile il rilascio del giudizio di equivalenza ex artt. 46 e 47 MIFIR ovvero il rispetto delle condizioni di cui all’art. 28 del TUF, tra cui l’esistenza di accordi di collaborazione, e quindi altresì che le imprese di investimento del Regno Unito potranno continuare ad operare in Italia in libera prestazione di servizi verso clienti professionali di diritto e controparti qualificate e, mediante lo stabilimento di una succursale, anche nei confronti di clienti al dettaglio o professionali su richiesta.
[1] Nell’ordinamento italiano, infatti, la prestazione di servizi di investimento a clientela al dettaglio e professionale su richiesta da parte di banche di paesi terzi è consentita solo mediante lo stabilimento di una succursale, che è autorizzato da Banca d’Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 28, co. 1, TUF (cfr. art. 29-ter TUF).