Con Provvedimento del 16 gennaio 2018 Banca d’Italia ha emanato le Disposizioni in materia di sospensione temporanea da parte dell’autorità di risoluzione dei meccanismi terminativi dei contratti finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato terzo.
Sul punto si ricorda come la Direttiva 2014/59/UE (BRRD) prevede all’articolo 71 il potere di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi riconosciuti a qualunque controparte contrattuale di un ente sottoposto a risoluzione e, a determinate condizioni, delle sue filiazioni. Il potere riguarda tutti i contratti disciplinati dal diritto di uno Stato membro.
Con il presente Provvedimento, la Banca d’Italia – in qualità di Autorità di risoluzione – detta disposizioni attuative dell’art. 68, comma 8 del d.lgs. 180/2015, individuando la tipologia di contratti, intermediari e controparti a cui può applicarsi il potere di sospensione per due giorni lavorativi.
Le disposizioni si applicano ai contratti finanziari, così come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera (o), del d.lgs. 180/2015 (ad eccezione degli accordi di prestito interbancario con scadenza pari o inferiore a tre mesi), regolati dal diritto di uno Stato terzo, stipulati, con qualsiasi controparte, da banche e società finanziarie (ivi incluse le SIM) rientranti nelle competenze del Comitato Unico di Risoluzione, con l’esclusione dei contratti conclusi nell’ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori, le controparti centrali o le banche centrali.