WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Flash News

BRRD II: chiarimenti sulla composizione del collegio di risoluzione

16 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha pubblicato delle nuove Q&A relative all’attuazione della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento così come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II), con particolare riferimento alla composizione del collegio di risoluzione.

In particolare, la nuova Q&A risponde al seguente quesito: “Deve essere istituito un collegio di risoluzione delle crisi ai sensi dell’articolo 88 per un gruppo composto da una banca che è un’entità di risoluzione delle crisi in uno Stato membro, dalle filiali significative della banca in altri Stati membri, dalle filiazioni (enti creditizi) della banca nello Stato membro in cui la banca è domiciliata e dalle filiazioni (enti creditizi) della banca in paesi terzi?”

Sul punto, l’EBA evidenzia come ai sensi dell’articolo 88, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2014/59/UE (BRRD), per un gruppo con un’entità madre nell’Unione e filiali in uno Stato membro, nessuna filiale in un altro Stato membro e almeno una succursale significativa in un altro Stato membro, deve essere istituito un collegio di risoluzione.

In particolare, l’articolo 88, paragrafo 2, lettera d), della direttiva BRRD prevede che le autorità di risoluzione delle crisi degli Stati membri in cui sono ubicate succursali significative siano membri del collegio di risoluzione delle crisi.

Affinché tali autorità siano membri del collegio di risoluzione delle crisi, tale collegio deve essere istituito laddove tali autorità esistono, ossia quando un gruppo comprende succursali significative in uno o più Stati membri diversi da quello dell’entità madre.

La BRRD sottolinea, come evidenziato nei considerando (3), (15), (17) e (96), l’importanza della cooperazione e del coordinamento tra le autorità di risoluzione delle crisi, le autorità competenti e le altre autorità rilevanti per le salvaguardie finanziarie degli Stati membri in cui è stabilita l’entità madre e degli Stati membri in cui sono situate le succursali significative.

L’istituzione del collegio è indipendente dall’obbligo delle autorità di risoluzione delle crisi di adottare decisioni congiunte.

In conclusione, l’articolo 88 della direttiva BRRD, in combinato disposto con i relativi considerando, prevede l’istituzione di un collegio di risoluzione delle crisi in presenza di un gruppo composto da un’entità madre nell’Unione e da filiazioni in uno Stato membro, da nessuna filiazione in un altro Stato membro e da almeno una succursale significativa in un altro Stato membro.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter