EBA ha pubblicato oggi le proprie Linee guida sulla trasferibilità degli enti nel contesto degli strumenti di risoluzione ai sensi della Direttiva 2014/59/UE (BRRD).
Le linee guida sulla trasferibilità integrano le linee guida EBA sulla risolvibilità (resolvability), pubblicate il 13 gennaio 2022.
Gli enti e le autorità di risoluzione delle crisi dovranno conformarsi pienamente alle presenti Linee guida entro il 1° gennaio 2024.
La trasferibilità è definita come gli elementi di risolvibilità che facilitano il trasferimento di un’entità, di un ramo d’azienda o di un portafoglio di attività, diritti e/o passività (“perimetro di trasferimento”) a un acquirente, a un ente-ponte o a una società di gestione patrimoniale.
Le Linee guida riguardano la definizione del perimetro di cessione, la separabilità (ossia come facilitare la separazione di un’entità o di un’attività dal resto del gruppo in risoluzione) e il trasferimento operativo.
Le Linee guida sulla trasferibilità mirano a supportare la valutazione della fattibilità delle strategie di trasferimento e includono requisiti relativi all’implementazione degli strumenti di trasferimento.
Le Linee guida sulla trasferibilità includono misure di proporzionalità, in quanto non si applicano agli enti soggetti a obblighi semplificati o destinati alla liquidazione, a meno che le autorità di risoluzione non lo decidano (in tutto o in parte).