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BRRD: report EBA sugli accordi da salvaguardare nelle procedure di risanamento e risoluzione

31 Agosto 2015
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un parere in merito alla definizione degli accordi che devono essere protetti in caso di parziale trasferimento della proprietà di un istituto di credito in risoluzione. Il parere si concentra sulla protezione delle fonti di finanziamento stabili quali ad esempio il prestito titoli ed i covered bonds nonché gli strumenti utili alla mitigazione del rischio.

Il parere è stato rilasciato a seguito di una richiesta in questo senso da parte della Commissione Europea sarà utilizzato da quest’ultima per la definizione dei regolamenti delegati di esecuzione della Direttiva 2014/59 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Bank Recovery and Resolution Directive, ‘BRRD’) ed in particolare sulla applicazione pratica dell’art. 76.

Ai sensi dell’articolo 76 della BRRD infatti gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei seguenti accordi e delle relative controparti:

a) accordi di garanzia, in cui una persona ha, a titolo di garanzia, un interesse reale o contingente nelle attività o nei diritti soggetti a cessione, indipendentemente dal fatto che tale interesse sia garantito da attività o diritti specifici o da una garanzia generale (floating charge) o meccanismo analogo;

b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà in virtù dei quali la garanzia reale a garanzia o copertura dell’adempimento di obblighi specifici è costituita da un trasferimento della piena proprietà di attività dal fornitore al beneficiario della garanzia, secondo condizioni per cui il beneficiario della garanzia cede le attività in caso di adempimento di detti obblighi specifici;

c) accordi di compensazione in virtù dei quali due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l’ente soggetto a risoluzione e una controparte possono essere compensati reciprocamente;

d) accordi di netting;

e) obbligazioni garantite;

f) contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell’accordo o da un fiduciario, agente o rappresentante designato.

Il parere dell’EBA definisce nel dettaglio i requisiti che devono soddisfare tali tipologie di contratti al fine di poter essere salvaguardati.

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