1) L’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale applicabile nel contesto di un’azione di risoluzione, che consentendo, in linea di principio, di garantire la neutralità economica di tale azione di risoluzione consistente nella creazione di un ente-ponte e di uno strumento della separazione delle attività, non prevede, in una disposizione espressa:
– la realizzazione di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e delle passività dell’ente soggetto all’azione di risoluzione anteriormente alla sua adozione;
– il pagamento di un eventuale corrispettivo, in funzione della valutazione di cui al precedente trattino, all’ente soggetto a risoluzione o, se del caso, agli azionisti o ai detentori di altri titoli di proprietà;
– che gli azionisti dell’ente soggetto all’azione di risoluzione abbiano il diritto di ricevere una somma non inferiore a quella che si stima che riceverebbero nel caso di liquidazione totale dell’ente secondo le procedure ordinarie di insolvenza, prevedendo tale meccanismo di salvaguardia unicamente per i creditori i cui crediti non sono stati ceduti; e
– una valutazione, a prescindere dalla valutazione di cui al primo trattino, al fine di determinare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento più favorevole nel caso in cui l’ente soggetto a risoluzione fosse stato assoggettato a procedura ordinaria di insolvenza.
2) Il recepimento parziale da parte di uno Stato membro, in una normativa nazionale relativa alla risoluzione degli enti creditizi, di talune disposizioni della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, prima della scadenza del termine per il recepimento di quest’ultima non è, a priori, tale da compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto da detta direttiva, ai sensi della sentenza del 18 dicembre 1997, Inter-Environnement Wallonie (C‑129/96, EU:C:1997:628).