Con la decisione n. 19783/20 appena pubblicata il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è tornato sul tema relativo al diritto del contitolare di buoni fruttiferi postali, sottoscritti con la clausola “pari facoltà di rimborso” (PFR), di riscuotere i titoli dopo il decesso di uno dei cointestatari.
La decisione, che segue l’ordinanza della Corte di Cassazione del 10 giugno 2020, n. 11137, conferma l’orientamento già espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione 10 ottobre 2019, n. 22747, espresso nel seguente principio di diritto.
Nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari.
Con riferimento al caso di specie, sottolinea l’ABF che la necessità della quietanza congiunta dei coeredi potrebbe ravvisarsi laddove il ricorso sia proposto dall’erede di un cointestatario e ricorra un concreto interesse dell’intermediario all’accertamento nei confronti di tutti, in ragione della opposizione di un coerede. Ma tale ipotesi non corrisponde al caso di specie, dato che il ricorso è stato proposto dal contitolare superstite e la controparte non ha presentato controdeduzioni.