Con Decisione n. 4656 del 21 marzo 2022 il Collegio di coordinamento ABF è tornato a pronunciarsi sulla prescrizione del diritto del sottoscrittore di buoni fruttiferi postali alla riscossione dei titoli, con particolare riferimento alla competenza temporale dell’ABF.
Di seguito il principio di diritto enunciato dal Collegio di coordinamento ABF.
Quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere.