Con Decisione n. 7919 del 18 maggio 2022, il Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) si è espresso in materia di interessi per i buoni fruttiferi postali Q/P.
Nel caso di specie, la parte ricorrente lamentava la mancata liquidazione dei buoni secondo il regime loro proprio, ossia in quanto inferiore alla somma attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli.
In particolare, viene evidenziato come il DM 13/06/1986 abbia previsto la possibilità per le Poste di emettere nuovi buoni fruttiferi postali della serie Q, sui moduli, già esistenti, della precedente serie P, adottando alcuni accorgimenti volti a tutelare la comprensione del cliente circa le caratteristiche del prodotto: sul fronte del documento dev’essere indicata la «dicitura serie Q/P»; sul retro l’indicazione dei nuovi tassi.
Sul punto, evidenzia l’ABF, l’apposizione dei timbri modificativi esclude il legittimo affidamento nell’applicazione delle condizioni economiche originarie per il periodo fino al ventesimo anno (purché leggibili e non vi siano timbri multipli e sovrapposti).
Per quanto riguarda il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno di fruttuosità dei buoni fruttiferi postali Q/P, il ricorrente ha diritto all’applicazione dei rendimenti originariamente previsti, in quanto i timbri modificativi non riportano indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione.
D’altra parte, continua l’ABF l’apposizione (sul retro) di un timbro incompleto, di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, malamente apposto è sintomatica di una non irrilevante trascuratezza, idonea a integrare un grave difetto di diligenza, in ragione della natura professionale dell’attività svolta dal distributore dei titoli in parola
Da ciò consegue che l’avere apposto un timbro aggiuntivo sul retro dei buoni fruttiferi postali Q/P riferito unicamente ai primi vent’anni per buoni di durata trentennale costituisce prima di tutto un comportamento contrario a diligenza e in secondo luogo un grave errore in quanto idoneo a ingenerare un falso affidamento su quei risparmiatori che avevano sottoscritto il BFP per un trentennio.
Pertanto, l’ABF ha riconosciuto il diritto per il ricorrente all’applicazione dei rendimenti originariamente previsti.