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Giurisprudenza

Buoni Postali «con pari facoltà di rimborso»: rimessa alla prima Sezione la questione relativa alla legittimazione alla riscossione in caso di morte di un cointestatario

18 Settembre 2020

Luca Serafino Lentini

Cassazione Civile, Sez. VI, 5 agosto 2020, n. 16683 – Pres. Valitutti, Est. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

Posta l’assenza di precedenti di legittimità e il rilevante rilievo nomofilattico della questione, dev’essere rimessa alla prima Sezione civile per la pubblica udienza la decisione in ordine alla disciplina applicabile in punto di legittimazione alla riscossione, nel caso di morte di un cointestatario, di buoni postali fruttiferi (soggetti ratione temporis alla disciplina del codice postale e delle telecomunicazioni e al relativo regolamento di attuazione) cui sia apposta la clausola cd. “con pari facoltà di rimborso”. In particolare, occorre comprendere se il tenore letterale della clausola, che attribuisce a ciascun cointestatario la disgiunta facoltà di ottenere il rimborso dell’intero montante dovuto, si scontri con norme imperative tali da determinarne la nullità parziale ex art. 1419, 2 comma. A questo proposito, non sembrano rilevanti né l’art. 187 del D.P.R. 256/1989, relativo ai libretti di risparmio postale e non, invece, ai buoni postali; né l’art. 48 d. lgs. 346/1990, posta l’esclusione dei titoli di Stato (cui i buoni postali sono in proposito assimilabili) dalla dichiarazione di successione ex art. 12 lett. i) d. lgs. 346/1990.

A seguito della pubblicazione di un primo, molto sbrigativo, precedente di legittimità (Cass. n. 1137/2020, pubblicata il 10 giugno 2020) – che l’ordinanza qui allegata non poteva conoscere, essendo già stata decisa nel gennaio di questo anno – viene ora affrontata compiutamente dalla Cassazione la questione relativa all’applicabilità della clausola «p.f.r.» al caso di morte di uno dei cointestatari del buono.

Una simile problematica, che investe principalmente le serie di buoni emesse antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, aveva già suscitato in seno all’ABF un contenzioso ragguardevole, sfociato nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 22747 del 10 ottobre 2019, la quale ha affermato il principio per cui «nell’ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari».

Nel rimettere la questione alla prima Sezione per la pubblica udienza, l’ordinanza allegata sembra propendere, tra le righe della motivazione, per tale ultima lettura, ponendosi quindi in contrasto con la precedente ordinanza n. 1137/2020, che aveva ritenuto applicabile la diversa regola dettata per i libretti di risparmio.

 

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