Il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con Decisione n. 6196 del 24 maggio 2024, si è espresso sulla decorrenza del termine di prescrizione di alcuni buoni fruttiferi postali.
In particolare, il Collegio di coordinamento ABF ha formulato il seguente principio di diritto.
Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l’art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.