In assenza di specifica disciplina per il rimborso ai buoni postali fruttiferi si applica l’art. 187 comma 1 del regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 256/89, relativo ai libretti di risparmio postale, ma applicabile anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui all’art. 203, comma 1, del regolamento medesimo, secondo il quale: “Il rimborso a saldo del credito del libretto (…) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”.