Nella decisione in esame il Collegio di Coordinamento analizza la questione della violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo con riferimento all’operatività dell’eccezione di prescrizione per il rimborso di buoni postali fruttiferi.
Nel caso di specie il Collegio dimostra come la tesi secondo cui la formulazione dell’eccezione di prescrizione non escluderebbe l’applicabilità dell’exceptio doli generalis risulti infondata.
Infatti, richiamando la distinzione tra l’exceptio doli generalis seu praesentis che indica il dolo attuale commesso al momento in cui viene intentata l’azione nel processo e l’exceptio doli specialis seu preteriti che, al contrario, si riferisce al dolo commesso al tempo della conclusione dell’atto e che non comporta l’invalidità del contratto, ma la sola responsabilità del contraente che ha agito in mala fede, non si può ritenere che la omessa consegna del Foglio Informativo al sottoscrittore possa essere ascritta a titolo di dolo ai dipendenti dell’intermediario.
A tal fine, occorrerebbero elementi fattuali utili a dimostrare che effettivamente il mancato attivarsi del ricorrente prima della scadenza del termine prescrizionale sia dipeso dalla mancata consegna del Foglio Informativo e, d’altra parte, sottolinea il Collegio, non può andare esente da critiche il comportamento tenuto dallo stesso, il quale, da buon investitore, avrebbe dovuto informarsi sulla durata dell’investimento.
Viene così enunciato il principio di diritto per cui “la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”.
Ciò non esclude che l’omissione dell’intermediario possa essere sanzionata sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione, rimanendo sempre necessaria una ponderazione di tali profili di responsabilità con l’indubbia negligenza dell’investitore.