Con la comunicazione del 27 ottobre 2022, la Banca d’Italia richiama l’attenzione dei consumatori sulle forme di “Buy Now Pay Later” maggiormente diffuse sul mercato italiano, ponendo attenzione sui rischi e sulle tutele riconosciute ai consumatori dalla disciplina di trasparenza bancaria.
Inquadramento del Buy Now Pay Later
L’aumento della digitalizzazione nel mondo finanziario e dell’e-commerce ha favorito la forte crescita del “Buy Now Pay Later” (BNPL), che nella sua forma tradizionale consiste in un finanziamento a breve termine di importo contenuto, attraverso il quale il consumatore fraziona il pagamento di un acquisto in un numero variabile di rate senza interessi.
Lo schema classico di BNPL prevede il coinvolgimento di tre parti: i) il consumatore, che intende acquistare beni o servizi, ii) il venditore, che colloca sul mercato tali beni o servizi, iii) un soggetto terzo (c.d. piattaforme), che, sulla base di un accordo con il venditore, permette al consumatore di dilazionare il pagamento, anche sotto forma di rateizzazione.
Il concetto di pagamento dilazionato alla base del BNPL non è nuovo, ma gli operatori BNPL ne hanno semplificato il processo e aumentato la facilità d’uso, grazie anche alla possibilità di fare leva sulla tecnologia applicata alla finanza (cd. Fintech), consentendo valutazioni del merito creditizio in tempo reale, spesso basate su algoritmi di intelligenza artificiale.
Le fonti di reddito per gli operatori (intese come le piattaforme costituite in forma di banche e intermediari finanziari) sono rappresentate dalle commissioni che: i) il venditore paga con la prospettiva di aumentare il volume delle vendite e di ridurre il tasso di abbandono del carrello e ii) il consumatore paga in caso di ritardo o mancato rimborso del finanziamento.
Il gradimento del modello di servizio BNPL è confermato da una recente analisi della Centrale Rischi Finanziari (CRIF), pubblicata a maggio 2022, che ha messo a confronto un cluster di finanziamenti identificabile come BNPL (linee di credito di importo molto contenuto e con un piano di rimborso di brevissima durata) con i più classici finanziamenti finalizzati di taglio comparabile (cd. small ticket), analizzandone trend e caratteristiche. Da tale analisi è emerso come il fenomeno del BNPL presenti tassi di crescita della domanda sensibilmente maggiori rispetto al credito al consumo finalizzato, con un incremento medio annuo del 134% e picchi trimestrali del 194%.
Tali trend di crescita sono in parte dovuti al fatto che il Buy Now Pay Later registra frequenze di utilizzo superiori rispetto ai prestiti finalizzati small ticket più tradizionali, anche grazie alla facilità di accesso e alla minore durata.
Regolamentazione di riferimento del Buy Now Pay Later
Sebbene il fenomeno del BNPL sia in rapida evoluzione, Banca d’Italia sottolinea come al momento non esistano, né a livello europeo né in ambito nazionale, norme specifiche per la sua disciplina.
In particolare, nella nota di Banca d’Italia vengono richiamati i seguenti modelli di servizio di BNPL:
- il modello in cui la dilazione di pagamento è concessa direttamente al consumatore da una banca o da un intermediario finanziario, che interviene nella transazione in virtù di un accordo con il venditore. A tal proposito, se il servizio prevede i) una commissione a carico del consumatore (salvo che si tratti di commissioni di importo non significativo nel caso di contratti da rimborsare entro tre mesi) e ii) l’importo del credito è pari o superiore a 200 euro, trovano applicazione le norme sul credito al consumo previste dal Testo Unico Bancario;
- il modello che prevede la combinazione fra una dilazione di pagamento concessa direttamente dal venditore al consumatore, senza interessi o altri oneri per quest’ultimo, e una cessione, immediatamente successiva, del credito dal venditore a una banca o a un intermediario finanziario. In questo caso non trovano applicazione le regole di tutela per la cliente previste dal Testo Unico Bancario né i controlli da parte della Banca d’Italia.
Banca d’Italia inoltre evidenzia come – ancorché il BNPL non sia qualificabile come credito ai consumatori ai sensi del Testo Unico Bancario – per banche e intermediari trova comunque applicazione l’impianto generale della normativa di trasparenza ai sensi dell’articolo 115 del TUB, che prevede diversi obblighi a carico degli intermediari (di pubblicità, informativa precontrattuale, forma scritta dei contratti) e diritti a favore dei clienti (a presentare un reclamo o adire l’ABF).
La nota di Banca d’Italia conclude auspicando, che nella predisposizione della nuova Direttiva relativa al credito al consumo (cd. CCD II) sia inquadrato da parte della Commissione Europea il servizio di BNPL, introducendo regole:
- sulle informazioni da fornire al consumatore riguardo le condizioni contrattuali;
- sulla valutazione del merito creditizio per contribuire a ridurre il rischio di sovra indebitamento della clientela.
Conclusioni
Le piattaforme Buy Now Pay Later sono di facile utilizzo, valutano le richieste di credito in tempi estremamente rapidi, spesso in maniera istantanea, e richiedono agli utilizzatori un numero esiguo di informazioni.
Anche per queste ragioni si dà spesso risalto alla possibilità che il Buy Now Pay Later possa favorire l’inclusione finanziaria, fermo restando che tale valutazione non tiene conto del possibile sovraindebitamento degli acquirenti. In particolare, esiste un gap informativo sull’esposizione debitoria dei soggetti finanziati, in quanto gli operatori BNPL non forniscono alle agenzie di credito dati sui prestiti erogati, rendendo di fatto impossibile valutare l’esposizione complessiva di un soggetto nei confronti del sistema.
È di tutta evidenza che gli aspetti sopra delineati sono da valutare con particolare attenzione sotto il profilo della tutela dei consumatori, poiché potrebbero favorire acquisti “compulsivi ed eccessivi” rispetto alle capacità di spesa degli acquirenti determinando per gli utilizzatori l’accumulo inconsapevole di una quantità di debito complessivo non sostenibile. Tale circostanza, in ultima analisi, potrebbe compromettere la capacità di rimborso di debiti a più lungo termine (es mutui immobiliari) o addirittura comportare l’apertura di altri finanziamenti per coprire le rate del Buy Now Pay Later.
Ne deriva una riflessione sulla necessità di introdurre adeguate misure di tutela dei consumatori. Per evitare che l’uso del BNPL determini situazioni di precarietà finanziaria strutturale sarebbe necessario proporre interventi volti ad assicurare ai consumatori la possibilità di compiere scelte finanziarie consapevoli.
Ecco perché la già citata proposta della Commissione Europea di estendere l’ambito di applicazione della “CCD II” al BNPL va in questa direzione e, laddove accolta, richiederebbe agli operatori BNPL di svolgere una valutazione approfondita del merito creditizio degli utilizzatori.