La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13556 del 15 maggio 2024 (Pres. De Chiara, Rel. Valentino), si è pronunciata sulla mancata espressa indicazione del del TAN (tasso annuo nominale) nei contratti di credito, ed in particolare sulla possibilità di determinare lo stesso per relationem.
Secondo la Corte, “non è necessario … che il contratto contenga l’espressa indicazione del tasso degli interessi ultralegali pattuito, essendo sufficiente il richiamo, nel contratto scritto, degli elementi in base ai quali determinarlo, purché si tratti di elementi obiettivamente individuabili”.
Rifacendosi alle precedenti pronunce nn. 10657/1996 e 17110/2019, la Suprema Corte ha così ribadito il principio in forza del quale, “con riferimento al requisito della determinabilità del tasso degli interessi ultralegali, ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, c.c., … l’obbligo della forma scritta sancito per la validità della relativa pattuizione non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l’indicazione in cifre del tasso d’interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, richiedendosi, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale”.
Principio, quello appena richiamato, che “va esteso anche alla previsione di cui all’art. 117 t.u.b.”.
Il caso muoveva da un privato che aveva sottoscritto con un intermediario non bancario un contratto di finanziamento rispetto al quale lamentava la mancata indicazione del TAN, chiedendo, conseguentemente, la declaratoria di nullità degli interessi applicati dall’intermediario e l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma settimo, t.u.b.
Le istanze del ricorrente, accolte in primo grado, erano state respinte in appello: secondo la pronuncia dalla Corte d’Appello, confermata in Cassazione, il TAN poteva essere calcolato sulla scorta di diversi elementi contenuti nel contratto e nel piano di ammortamento allegato, anch’esso concordato e sottoscritto dalle parti.