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Calcolo passività derivanti da strumenti derivati: la posizione del Parlamento UE

7 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Il Parlamento europeo ha pubblicato una raccomandazione di decisione per non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 20 gennaio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda la metodologia di calcolo delle passività derivanti da strumenti derivati.

In particolare, evidenzia il Parlamento:

  • considerando che il regolamento delegato (UE) 2015/63 fa riferimento alla metodologia del coefficiente di leva finanziaria di cui all’articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il calcolo di determinati contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento delle crisi degli Stati membri; considerando che i suddetti articoli 429, 429 bis e 429 ter sono stati modificati dal regolamento (UE) 2019/876; che tali modifiche hanno sostituito il precedente metodo (Current Exposure Method – CEM) per il calcolo del valore dei derivati con il nuovo metodo standardizzato – rischio di credito di controparte (SA-CCR), con effetti sui periodi di contribuzione ex ante a partire dal 2023;
  • considerando che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/876, la modifica si applica a partire dal 28 giugno 2021, con effetti sui bilanci annuali del 2021, che devono essere forniti dagli enti alle autorità di risoluzione delle crisi nel 2023 a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2015/63
  • considerando che nell’atto delegato modificativo adottato la Commissione sostituisce il riferimento al regolamento (UE) n. 575/2013 copiando la precedente formulazione (ossia l’approccio CEM) nell’atto delegato modificativo per prescrivere il metodo di calcolo per le passività derivanti da derivati; che grazie a tale modifica il calcolo di alcuni contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi degli Stati membri resta invariato
  • considerando che l’atto delegato modificativo prevede la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e la sua applicazione retroattiva a partire dal 1° ottobre 2022; che tale formulazione consente l’entrata in vigore entro la fine di marzo 2023, in tempo per consentire alle autorità di risoluzione delle crisi di avviare il processo di raccolta dei contributi nel secondo trimestre del 2023;
  • considerando che l’atto delegato di modifica è stato adottato il 20 gennaio 2023; che la Commissione, nella sua lettera del 31 gennaio 2023 in cui chiede una non obiezione anticipata, sostiene che l’urgenza è dovuta alla necessità che “gli orientamenti emanati dalle autorità di risoluzione sulle informazioni da fornire in relazione ai derivati da parte degli enti entro il 28 febbraio 2023 [siano] coperti dalle modifiche proposte”; che il Parlamento sottolinea che le future richieste di tali procedure dovrebbero essere presentate solo nei casi più urgenti e pressanti.

Dichiara di non avere obiezioni al regolamento delegato.

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