Pubblicato il Provvedimento Banca d’Italia del 28 marzo 2013 di recepimento della Direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG.
Il Provvedimento sostituisce, con un unico allegato numerato 5B, gli allegati 5B e 5C del provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 recante Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.
In secondo luogo, per quanto riguarda le aperture di credito: verrà pubblicizzato un unico TAEG, calcolato in conformità del paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009 e del nuovo allegato 5B; in deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009, ai fini del calcolo del TAEG continuano a essere inclusi i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all’utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l’erogazione o con il rimborso del credito.