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Giurisprudenza

Calcolo tasso usuraio: rilevanza degli interessi «capitalizzati»

21 Novembre 2022

Luca Serafino Lentini

Cassazione Civile, Sez. I, 17 novembre 2022, n. 33964 – Pres. De Chiara, Rel. Caprioli

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’annessa decisione, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione si è espressa in ordine al tema della determinazione delle voci economiche da ricomprendere nel costo del credito al fine del calcolo del tasso usuraio ossia della rilevazione del superamento delle soglie usurarie.

E ciò con particolare riferimento al problema dell’inclusione, o meno, nel calcolo anti-usura dei maggiori interessi passivi conseguenti a una «legittima» (cioè conforme alla capitalizzazione trimestrale per interessi sia attivi sia passivi di cui all’art. 120, 2 comma tub e D.M. C.I.C.R. di 3-8-2106 di attuazione) capitalizzazione.

Cassando la decisione d’appello, che aveva ritenuto di escludere tali interessi passivi dal calcolo del tasso usurario in considerazione di una presunta «trasformazione dell’obbligazione accessoria in obbligazione principale» per effetto del meccanismo di capitalizzazione, l’impianto motivazionale della decisione si appoggia su due principali argomenti.

Il primo, di carattere sistematico, muove dalla natura «onnicomprensiva» – nel «limite esclusivo del collegamento all’operazione di credito» – del testo di legge relativo alle voci da includere nel calcolo del tasso usuraio («per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese», art. 644, 5 c.p.), rilevante non solo a fini penali, ma pure civilistici (sul punto già Cass. S.U. n. 8806/2017): se così è, la «qualificazione» in termini di voce di costo del credito, non dipende dalla legittimità in sé dell’operazione di capitalizzazione, quanto invece dal nudo fatto che la capitalizzazione sia prevista a livello di determinazione contrattuale.

Il secondo argomento ha natura più tecnica e si rivolge alla corretta interpretazione delle Istruzioni della Banca d’Italia: il riferimento al carattere effettivo e globale (TEG) espresso su base annua dei tassi da rilevare per la categoria di operazione, contenuto nelle Istruzioni, non consente di escludere interessi formati a seguito di «capitalizzazione», ma è semmai indice della volontà di includere qualsiasi interesse, a prescindere dalla periodizzazione con cui si è formato.

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