Con ordinanza n. 15141 del 12 maggio 2022 (Pres. Frasca, Rel. Guizzi), la Corte di Cassazione è tornata sul tema delle cambiali con particolare riguardo a quello degli effetti della girata di titoli cambiari.
In particolare, per la Cassazione il rilascio delle cambiali con la girata non è idoneo a provare l’adempimento del credito, non configurando quietanza di pagamento.
In tal senso rileva il principio già espresso dalla Cassazione per cui l’obbligo di pagamento di una somma di danaro, salva diversa pattuizione, non consente al debitore di adempiere con modalità diverse dalla consegna del danaro, ovvero con modalità diverse da quelle pattuite.
Tale principio, applicato nel caso di pagamento mediante titoli cambiari ed assegni girati dal debitore al creditore, va letto nel senso che la consegna dei titoli, non essendo equivalente al pagamento, presupponendo invece la sola promessa del pagamento come indicato nel titolo, non è di per sé idonea a liberare il debitore.