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Giurisprudenza

Cancellazione dal registro imprese: legittimazione all’opposizione

8 Febbraio 2023

Cassazione Civile, Sez. II, 07 febbraio 2023, n. 3653 – Pres. Bertuzzi, Rel. Dongiacomo

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla legittimazione nell’opposizione alla cancellazione dal registro imprese di una società.

In particolare, evidenzia la Cassazione, chiunque vi ha un interesse, purché legittimato all’azione, può agire in giudizio in sede contenziosa per ottenere una sentenza che accerti con forza di giudicato l’inesistenza delle condizioni richieste dalle legge per l’iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese della società contro la quale abbia proposto ovvero intenda proporre non già, semplicemente, un’azione di riscossione di un credito maturato nei suoi confronti, per la quale sono passivamente legittimati i suoi ex soci (che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali), ma un’azione d’impugnazione di un contratto (di compravendita immobiliare per nullità, simulazione, revoca) del quale la stessa è stata parte acquirente ovvero venditrice (pur se il giudice del registro delle imprese ne abbia già ritenuto, in sede camerale, la sussistenza e non abbia, quindi, ordinato, a norma dell’art. 2191 c.c., la cancellazione d’ufficio dell’intervenuta cancellazione volontaria della società dal registro stesso) e che, in quanto tale, è l’unica parte passivamente legittimata (come nell’azione di nullità della vendita stipulata in favore della stessa) ovvero litisconsorte necessaria (come nell’azione di simulazione o nell’azione di revoca della vendita dello stesso bene in favore di terzo) del relativo giudizio: nello stesso modo in cui, a fronte della “cancellazione disposta ai sensi dell’art. 2191 c.c., dal giudice del registro di cui all’art. 2188 c.c. … della iscrizione di vicende societarie avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge”, come la cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese, “è comunque possibile”, non avendo tale provvedimento camerale “natura decisoria né definitiva” ed essendo quindi “inidoneo a divenire giudicato”, “proporre una ordinaria azione di cognizione sulla esistenza dei requisiti ritenuti insussistenti dal giudice del registro per cui si è disposta la cancellazione della pregressa cancellazione già iscritta”

Ciò significa che, pur quando fosse controversa la sussistenza della causa di scioglimento, il (presidente del) tribunale, al solo fine di decidere sull’istanza di nomina del liquidatore, e quindi in via incidentale, deve risolvere la questione controversa in ordine alla sussistenza della causa di scioglimento e provvedere sulla domanda camerale: fermo restando il diritto di qualsiasi interessato di adire il giudice ordinario per l’accertamento, con forza di giudicato, dell’insussistenza della causa di scioglimento e la conseguente rimozione del decreto camerale e dei suoi effetti.

Deve, infatti, “ritenersi intrinseco al sistema il diritto, spettante a ciascun interessato, di promuovere, nelle forme e con le garanzie proprie del processo di cognizione, un giudizio volto ad accertare l’insussistenza della causa di scioglimento e ad ottenere quindi la rimozione del decreto di nomina del liquidatore (con eventuale adozione in via di urgenza, nel corso del processo, delle misure cautelari che si rendessero necessarie).

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