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Giurisprudenza

Cancellazione della società dal registro delle imprese e legitimatio ad causam

31 Marzo 2022

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Cassazione Civile, Sez. VI, 19 ottobre 2021, n. 28928 – Pres. Luciotti Rel. Lo Sardo

Di cosa si parla in questo articolo

Mediante la sentenza de qua, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio consolidato orientamento in relazione agli effetti conseguenti alla cancellazione di una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (nella specie: una banca di credito cooperativo) dal registro delle imprese. La controversia oggetto del giudizio riguardava l’accertamento nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di un credito IVA compreso nella «cessione “in blocco” delle attività e passività» operata tra la banca di credito cooperativo in liquidazione coatta amministrativa cedente e la banca di credito cooperativo cessionaria delle attività. Con il ricorso in cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha contestato in particolare il difetto di legitimatio ad causam della banca di credito cooperativo in liquidazione coatta amministrativa, la cui cancellazione dal registro delle imprese sarebbe intervenuta in data antecedente alla stessa pronuncia di primo grado.

Accogliendo il motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha riaffermato il proprio indirizzo per cui “è improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, poiché l’effetto estintivo che ne deriva determina la cessazione della sua capacità processuale ed il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore. Pertanto, l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e comporta, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione, stante la ricorrenza di un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito” (nello stesso senso, tra le ultime pronunce: Cass. 24 marzo 2021, n. 8202; Cass. 16 ottobre 2020, n. 22457; Cass. 19 settembre 2019, nn. 23365, 23366, 23367).

Con specifico riguardo all’ipotesi delle banche di credito cooperativo, la Suprema Corte ha chiarito come, dal momento che queste sono “costituite in forma di «società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», è pacifico che la cancellazione dal registro delle imprese (ex art. 2495 c.c. e art. 2519 c.c.) determina l’estinzione immediata anche della società cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, non residuando più alcuna attribuzione in capo all’ex-commissario liquidatore anche sul piano della rappresentanza commerciale”.

In considerazione di quanto sopra, la Corte ha dunque concluso osservando che “la cancellazione dal registro delle imprese dopo la chiusura della liquidazione coatta amministrativa col deposito del bilancio finale di liquidazione” da parte della banca di credito cooperativo cedente “era intervenuta ancor prima del rigetto dell’istanza di restituzione del credito IVA. Per cui, l’ex-commissario liquidatore non era legittimato ad impugnare ab origine il diniego di rimborso dinanzi al giudice tributario”.

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