Con sentenza pronunciata in data 24 marzo 2015, il Tribunale di Milano ha chiarito che la delibera di trasferimento della sede sociale all’estero e la conseguente cancellazione della società dal Registro delle Imprese non determinano l’estinzione del processo né la sua interruzione. Invero l’art. 10 della Legge Fallimentare – ai sensi del quale l’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese – non trova applicazione alla fattispecie in questione, posto che il trasferimento all’estero della sede della società non comporta di per sé il venir meno della continuità giuridica dell’ente.
Con la stessa pronuncia la giurisprudenza milanese ha altresì precisato che l’attività di direzione e coordinamento della società, così come disciplinata dall’art. 2497 del Codice Civile, è da ritenersi illecita solo se esercitata abusivamente, ossia in violazione dei principi societari e imprenditoriali. Ne discende che la mera dislocazione di utili infragruppo in assenza di un concreto conflitto di interessi tra le varie articolazioni dell’impresa non configura in capo al socio unico alcuna responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento, restando peraltro irrilevante a tal fine la successiva modifica dell’assetto del gruppo.