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Giurisprudenza

Cancellazione della trascrizione del pignoramento

21 Settembre 2023

Cassazione Civile, Sez. III, 07 agosto 2023, n. 23941 – Pres. Rubino, Rel. Tatangelo

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 23941 del 07 agosto 2023 la Cassazione (Pres. Rubino, Rel. Tatangelo) ha affermato i seguenti principi in materia di cancellazione della trascrizione del pignoramento.

La cancellazione della trascrizione del pignoramento, benché essa vada sempre ordinata quale conseguenza della chiusura anticipata del processo esecutivo, come del resto della sua estinzione in senso tecnico, può in concreto avvenire solo una volta divenuto definitivo il provvedimento che ne costituisce il presupposto, per mancata opposizione (o del reclamo, trattandosi di estinzione in senso tecnico) nei termini, ovvero in conseguenza del rigetto, con sentenza definitiva, dell’opposizione o del reclamo che siano stati in concreto proposti avverso lo stesso.

In proposito, è sufficiente considerare che la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in virtù della disciplina della pubblicità degli atti aventi ad oggetto i beni immobili, una volta avvenuta, avrebbe effetti irreversibili sul processo esecutivo, che renderebbero di fatto inutile la stessa prosecuzione del giudizio di opposizione (o di reclamo) avverso l’atto che ne costituisce il presupposto, in quanto essa determinerebbe, nei confronti dei terzi (quanto meno di buona fede), la definitiva prevalenza degli atti dispositivi del bene pignorato eventualmente trascritti dopo la trascrizione del pignoramento, vanificando gli effetti di quest’ultimo, anche in caso di successivo accoglimento dell’opposizione.

Altresì, è senz’altro illegittimo un provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, in pendenza dell’opposizione, proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un precedente provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, disponga l’immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, senza subordinarla alla definitività del rigetto di quell’opposizione.

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