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Giurisprudenza

Cancellazione di società e trasferimento dei debiti ai soci

18 Giugno 2024

Beatrice Coliva

Corte di Cassazione, Sez. III, 14 febbraio 2024, n. 4141 – Pres. Dott. Scarano – Rel. Dott.ssa Tassone

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 4141 pubblicata il 14 febbraio 2024, la Corte di Cassazione (Pres. Dott. Scarano, Rel. Dott.ssa Tassone) ha ribadito quali sono gli effetti della cancellazione di una società di capitali nei confronti dei creditori sociali che sono rimasti insoddisfatti, precisando che tali debiti, per effetto della cancellazione della società, non si estinguono automaticamente, ma si trasferiscono in capo ai singoli soci. 

Più precisamente, secondo gli Ermellini, “l’obbligazione sociale (…) si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Cass., 13/12/2022, n. 36407; Cass., 22 giugno 2017, n.n. 15474; Cass., 6 dicembre 2019, n.n. 31933)”

Nella vicenda in esame, i soci di una società cancellata hanno proposto ricorso in Cassazione avverso una pronuncia di merito che li ha condanni al pagamento di crediti sociali.

Secondo i ricorrenti, i giudici di merito hanno esonerato il creditore dall’onere della prova, in base al bilancio di liquidazione finale, dell’effettiva riscossione di somme da parte dei soci.

I Giudici di Legittimità, rigettando il ricorso, hanno ritenuto congrua e priva di vizi logico-giuridici la motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte del creditore, il quale ha prodotto la relazione del liquidatore, il bilancio finale ed infine il prospetto di riparto finale ai soci

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