In caso di cancellazione volontaria dal registro delle imprese, ferma l’estinzione della società a norma dell’art. 2495 cod. civ., il credito controverso, esistente al momento della cancellazione, non può ritenersi automaticamente rinunciato, dal momento che la regola è la successione dei residui attivi in favore dei soci, mentre la non sopravvivenza delle mere pretese è l’eccezione.
Pertanto l’esistenza della rinuncia, da ricondurre alla remissione del debito di cui all’art. 1236 cod. civ., va allegata e provata con rigore da parte di chi intenda farla valere, in tutti i presupposti della fattispecie, ossia: la volontà remissoria, la manifestazione inequivoca di tale volontà e la destinazione della dichiarazione allo specifico debitore.
Il prossimo 29 gennaio si terrà il WebSeminar, organizzato da questa Rivista, di rassegna della giurisprudenza e degli orientamenti notarili in materia societaria dedicata all’anno 2020. Di seguito il programma dell’evento.
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