Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla sorte di un credito controverso, esistente al momento della cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese.
Sul punto, evidenzia la Corte, una volta estinta la società, i diritti dalla medesima vantati, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione, transitano nella titolarità dei soci, i quali proseguono il processo come successori a titolo universale ex art. 110 c.p.c., salva la possibilità prevista dall’art.1236 c.c. della remissione del debito con la comunicazione al debitore.
Inoltre, continua la Cassazione la cancellazione della società in presenza di crediti contesi non costituisce di per sé una rinuncia al credito e, anzi, come nel caso di specie, la mancata dichiarazione del difensore, ai sensi dell’art. 300 c.p.c. ai fini della interruzione del processo e la prosecuzione del medesimo, pur dopo l’avvenuta cancellazione della società costituisce un elemento in senso contrario rispetto ad un’ipotizzata volontà abdicativa: