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“Capacità complessiva di risanamento” delle banche: nota Bankitalia

5 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia, con nota n. 45 del 03 dicembre 2024 ha dichiarato a EBA l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’Autorità “Orientamenti in materia di capacità complessiva di risanamento di banche e SIM” (EBA/GL/2023/06), dandovi quindi attuazione quali orientamenti di vigilanza.

In base alla Direttiva 2014/59/UE (BRRD) e a quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2016/1075, che integra la BRRD in materia di contenuto di piani di risoluzione e criteri minimi da utilizzare per la loro valutazione, gli enti tenuti a redigere piani di risanamento, devono includere nei loro piani anche una misura della cd. “capacità complessiva di risanamento” (Overall Recovery Capacity – ORC), che consiste in una stima dei benefici attesi (in termini di miglioramento degli indicatori patrimoniali e di liquidità) dalle azioni di risanamento che gli stessi intermediari pianificano di adottare in scenari di grave stress macroeconomico e finanziario.

Le Linee Guida EBA sulla capacità complessiva di risanamento, cui si è conformata Banca d’Italia con la presente nota, armonizzano quindi le modalità con le quali gli enti devono stimare tale misura: tali Orientamenti si applicano integralmente alle banche e ai gruppi bancari meno significativi che devono redigere piani di risanamento ordinari e anche alle SIM e ai gruppi di SIM con obblighi di risanamento ordinari.

Alle banche e alle imprese di investimento che, in base alla procedura di valutazione effettuata annualmente in conformità alle Disposizioni in materia di piani di risanamento, possono redigere piani semplificati, si consente di determinare la propria ORC tenendo conto delle semplificazioni già previste dalle Disposizioni in materia di piani di risanamento, e si concedono le diverse facoltà dettagliate nella nota allegata

Banca d’Italia precisa ad ogni modo che tali orientamenti di vigilanza fanno salve le eventuali raccomandazioni che l’Autorità stessa aveva formulato nei confronti di specifici intermediari (anche in materia di utilizzo di più di un indicatore per ciascuna categoria di cui all’Allegato I delle EBA/GL/2021/11), allo scopo di garantire che il piano di risanamento rifletta le principali vulnerabilità cui ciascun intermediario è effettivamente esposto (come i rischi connessi alla tipologia di strumenti patrimoniali maggiormente emessi, i rischi di liquidità a breve o a lungo termine).

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