Con sentenza n. 1683 del 29 gennaio 2016, la Corte di Cassazione (Presidente: Di Amato, Relatore: Iofrida) ha affermato il principio secondo cui, in tema di capital gains, nel caso in cui il contribuente, dopo essersi avvalso, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001, della facoltà di determinazione alla data del 01 gennaio 2002 del valore di una partecipazione non negoziata nei mercati non regolamentati, abbia ceduto una quota di tale partecipazione, la rideterminazione del valore della partecipazione alla data del 01 gennaio 2003, come consentito dall’art. 2 del d.l. n. 282/2002, è possibile soltanto per la quota di partecipazione rimasta in possesso del contribuente, mentre per la quota ceduta il valore della partecipazione resta irretrattabilmente fissato nella quota proporzionale del valore determinato per l’intera partecipazione alla data del 1 0gennaio 2002.