La Corte di cassazione, con la sentenza 6 ottobre 2011, n. 20451, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha affermato due principi:
1. In primo luogo, la deducibilità di interessi passivi mai corrisposti e mai maturati deve essere esclusa ex se e non può essere affermata sulla base della deduzione di altre perdite effettivamente subite in conseguenza di altre e diverse operazioni ma non contabilizzate né in bilancio né nella dichiarazione. Non si tratta di una questione di qualificazione o classificazione: il carattere fittizio o veridico di ciascuna iscrizione deve essere valutato a sè ed una iscrizione falsa non può essere compensata con la mancata iscrizione di una posta effettiva di segno economico inverso.
2. In secondo luogo, quando un prezzo è superiore a quelli di mercato, i costi non sono deducibili dal reddito d’impresa. In tal caso, se non adeguatamente giustificati, tali componenti negativi di reddito possono essere considerati dall’Amministrazione come fittizi.