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Giurisprudenza

Caratteristiche del contratto di mutuo per valere quale titolo esecutivo

1 Marzo 2023

Cassazione Civile, Sez. III, 27 febbraio 2023, n. 5921 – Pres. Rubino, Rel. Condello

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 5921 del 27 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sulle caratteristiche che deve avere il contratto di mutuo per valere come titolo esecutivo.

La Corte ha recentemente affrontato la questione della validità del contratto di mutuo e ha chiarito che la consegna materiale del denaro non è più l’unico elemento costitutivo del contratto.

Secondo la Corte, la disponibilità giuridica della somma mutuata è altrettanto importante e sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo.

In altre parole, il mutuante deve creare un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario o le parti devono inserire specifiche pattuizioni nel contratto di mutuo per garantire l’acquisizione della disponibilità giuridica della somma mutuata.

Ciò riflette il crescente trend verso la dematerializzazione dei valori materiali, in cui l’acquisizione della disponibilità giuridica del denaro diventa sempre più importante rispetto alla consegna fisica del denaro stesso.

Inoltre, la Corte ha affermato che la giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può essere equipollente alla traditio, a patto che il mutuante crei un titolo di disponibilità autonomo in favore del mutuatario.

Tuttavia, la Corte ha anche affrontato la questione dell’efficacia esecutiva del contratto di mutuo. Secondo l’art. 474 c.p.c., un atto pubblico notarile che documenti un credito futuro ed eventuale deve essere supportato da fatti successivi ed eventuali documentati con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata per essere efficace ai fini dell’esecuzione.

Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che il contratto di mutuo stipulato dalla banca non prevedeva l’erogazione contestuale delle somme e, pertanto, non poteva essere considerato un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. Questo significa che la banca non poteva agire per il recupero delle somme mutuate attraverso un’azione esecutiva.

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