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Carried interest da partecipazioni societarie e requisito dell’investimento minimo

9 Giugno 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 295 del 25 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate torna sul tema del carried interest derivanti da partecipazioni societarie, soffermandosi sul rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 60 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Come noto, tale articolo 60 disciplina il regime fiscale dei carried interest, i quali sono da qualificarsi come redditi di natura finanziaria purché rispettosi di 3 requisiti

  • investimento minimo dell’1% rispetto all’investimento complessivo effettuato dall’OICR o del patrimonio netto nel caso di società o enti; 
  • proventi per i manager postergati rispetto agli investitori;
  • la detenzione delle partecipazioni per almeno cinque anni.

Viene quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 60, integrati al momento della sottoscrizione delle azioni, comporti l’inapplicabilità del relativo regime, anche laddove tale situazione non sia nel controllo dei manager.

Sul punto l’Agenzia, richiamando la sua Circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E, ha ricordato come, con riguardo al requisito dell’ammontare dell’investimento minimo, laddove il carried interest sia connesso ad un investimento in società, il raggiungimento della soglia minima non debba ritenersi un requisito statico, ma dinamico.

Mentre infatti nel caso dell’investimento in fondi, il requisito dell’investimento minimo si valuta alla chiusura delle sottoscrizioni, nel caso di investimento in società l’adeguatezza dell’investimento minimo viene valutata tanto nel momento in cui il piano di incentivazione è implementato, quanto nei momenti successivi (esp. aumenti di capitale, acquisti di partecipazioni da soggetti diversi dai manager, etc.). 

Nel caso in cui simili eventi facessero venire meno tale requisito, potrebbe quindi sorgere la necessità per i manager di adeguare il loro investimento nel rispetto della soglia minima dell’1 per cento al nuovo valore economico del patrimonio netto.

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