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Carried interest: valutazione del regime fiscale in assenza di uno dei requisiti soggettivi ex art. 60

19 Ottobre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 473 del 14 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (c.d. carried interest) in assenza di uno dei requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 60, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Tale norma presume, al ricorrere di determinati requisiti oggettivi (investimento minimo, postergazione dell’extra-rendimento e holding period), che costituiscano redditi di natura finanziaria i proventi derivanti dagli strumenti finanziari partecipativi di società, enti od OICR sottoscritti da dipendenti e/o amministratori: 1) di tali società, enti od OICR; ovvero, 2) di soggetti ai primi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o di gestione.

Nel caso sottoposto all’Agenzia, i sottoscrittori sono dipendenti o amministratori di società che, pur facendo parte del medesimo gruppo del soggetto emittente, essendo pertanto assoggettate alla direzione unitaria impartita dal medesimo socio di riferimento nell’ambito del gruppo, tuttavia non sono collegate da un rapporto di controllo.

La mancanza, nella fattispecie prospettata, del presupposto soggettivo di applicazione richiesto dall’articolo 60 suddetto, impone di valutare la natura reddituale dei proventi percepiti dai manager delle società target alla luce delle altre disposizioni del vigente ordinamento tributario e, principalmente, del Tuir.

Valutazione che, evidenzia l’Agenzia, non impedisce di considerare i requisiti oggettivi previsti dall’articolo 60 come criteri indicativi per la corretta qualificazione dei proventi in questione.

Nel caso analizzato l’Agenzia ha ritenuto che gli strumenti partecipativi possano essere considerati similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir e che i relativi proventi costituiscano redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera e), del medesimo Tuir.

Questo in quanto gli strumenti finanziari partecipativi analizzati comportano un effettivo rischio di perdita del capitale investito, come dimostra la notevole entità dell’ammontare dell’esborso effettuato in sede di sottoscrizione, nonché la mancata previsione di garanzie di restituzione del capitale investito; riconoscono il diritto a una remunerazione parametrata alle distribuzioni degli utili netti di esercizio e delle riserve distribuibili da parte dell’emittente.

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