L’articolata e pregevole sentenza del Tribunale di Firenze, Giud dott. A. Ghelardini, affronta e risolve, con profili di significativo interesse, una delle tematiche più ricorrenti nell’ambito bancario, i.e. smarrimento di carta di credito/bancomat con conseguente su utilizzo fraudolento.
A livello di ABF le controversie in subjecta materia ammontano ormai a migliaia ed in proposito si richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 3947 del 24 giugno 2014.
Il Giud. fiorentino, respinta la richiesta avanzata in principalità di rimborso degli addebiti effettuati per inadempimento dell’emittente e della banca “atteso il concorso di colpa del danneggiato, con conseguente riduzione proporzionale del quantum risarcibile… […] quantificabile in almeno il 30% del danno complessivo” accoglie per converso quella proposta dall’attore in via subordinata ex articolo 12, III co., del D. Lgs. n. 11/2010 in quanto disciplina di favore volta a favorire la diffusione dei pagamenti elettronici, che pone “a carico dell’intermediario i rischi connessi al loro indebito uso e l’onere della prova circa la sussistenza degli elementi impeditivi del diritto dell’utilizzatore al rimborso“.
Nulla quaestio in merito alla tardività della denuncia di smarrimento, effettuata solo dopo otto giorni. Secondo il Tribunale toscano ciò non implica che sia stata omessa la custodia diligente della carta, ovvero che si sia agito con colpa grave. Del resto, non c’è una norma che impone “la verifica periodica e ravvicinata della disponibilità della carta da parte del suo titolare”.