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Attualità

Carte di pagamento e segnalazione in CAI: rafforzata la tutela della clientela

16 Aprile 2021

Flavio Burrai, Studio Legale Zitiello Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Come noto, il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, emanato in attuazione della legge 25 giugno 1999, n. 205, aveva riformato la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista (legge 15 dicembre 1990, n. 385, di seguito, la “Legge”).

La riforma legislativa rispondeva alla necessità di migliorare i presidi posti a tutela della circolazione dell’assegno e aveva introdotto un sistema sanzionatorio, alternativo a quello penale, che basa la propria efficacia sulla disponibilità presso tutti gli intermediari delle informazioni sul soggetto che ha utilizzato in modo illegittimo l’assegno o ha subito una revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento a seguito di mancata messa a disposizione della provvista necessaria entro la data comunicata dall’intermediario.

Al fine di dare attuazione alle innovazioni introdotte, la riforma alla Legge ha istituito presso la Banca d’Italia la Centrale di allarme interbancaria (di seguito, la “CAI”), che costituisce un servizio di interesse economico generale finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

Il funzionamento della CAI era stato regolato con l’adozione del Decreto del Ministero della Giustizia 7 novembre 2001, n. 458 (di seguito, il “Decreto”) e con l’emanazione da parte della Banca d’Italia del Regolamento del 29 gennaio 2002 e successive modifiche integrative (di seguito, il “Regolamento”).

Il Regolamento era stato emanato per dare attuazione all’art. 10-bis della Legge ed è stato recentemente modificato dal Provvedimento del 25 marzo 2021 (di seguito, il “Provvedimento”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 aprile 2021.

Infatti, la Legge era stata recentemente emendata ad opera del d. lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, che aveva introdotto l’art. 10-ter.

In particolare, tale articolo prevede:

  •  in caso di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti delle carte stesse devono comunicare al titolare della carta l’iscrizione del nominativo del cliente nella CAI a partire dalla data della revoca (art. 10-ter, comma 1, lett. a);
  • gli intermediari, inoltre, devono comunicare al cliente che può evitare l’iscrizione nella CAI dietro il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente entro la data di revoca fissata (art. 10-ter, comma 1, lett. b);
  • infine, qualora il pagamento del debito avvenga successivamente all’iscrizione nella CAI, tale circostanza viene annotata nell’archivio (art. 10-ter, comma 1, lett. c).

Tale riforma non era stata del tutto attuata, in quanto l’art. 10-ter, comma 2, della Legge aveva previsto che l’obbligo di annotazione del pagamento successivo all’iscrizione nella CAI decorresse dal momento in cui divenisse operativo l’adeguamento della struttura informatica dell’archivio.

La Banca d’Italia, secondo quanto previsto dall’art. 10-bis, comma 2, della Legge, ha deciso di avvalersi di un ente esterno per la gestione dell’archivio e attualmente il servizio è interamente affidato alla SIA S.p.A. (cfr. Provvedimento di Banca d’Italia del 16 aprile 2019).

Al fine di dare attuazione alla predetta disciplina normativa, il concessionario dell’archivio informatizzato ha completato l’adeguamento della struttura tecnica dell’archivio per consentire l’annotazione nella CAI del pagamento del debito effettuato dal soggetto successivamente all’iscrizione.

Per questo motivo, la Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento del 25 marzo 2021 (in G.U. 8 aprile 2021), che ha emendato l’art. 8 del Regolamento, con l’aggiunta dei commi 2, 3 e 4.

In particolare, è stato previsto:

  • permane l’obbligo di segnalazione alla CAI da parte degli intermediari di tutti i nominativi dei soggetti che hanno subito la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento (art. 8, comma 1 del Regolamento);
  • gli emittenti segnalano in archivio l’avvenuto pagamento di tutte le ragioni di debito nei propri confronti, eseguito successivamente alla segnalazione nella CAI, inerenti alla carta di pagamento revocata (art. 8, comma 2 del Regolamento);
  • la segnalazione di avvenuto pagamento successivo non ha effetti sulla durata dell’iscrizione dei dati identificativi personali, e cioè 2 anni, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del Decreto (art. 8, comma 3 del Regolamento);
  • gli intermediari sono obbligati ad effettuare la segnalazione di avvenuto pagamento e la relativa annotazione nella CAI entro il giorno successivo al pagamento (art. 8, comma 4 del Regolamento).

Il completamento della riforma, quindi, rafforza la tutela nei confronti della clientela. Infatti, viene concesso ai clienti – che hanno subito la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di una carta di pagamento e la successiva segnalazione presso la CAI – di sanare, almeno in parte, la propria posizione. Tali clienti, se procedono al pagamento degli importi dovuti successivamente alla segnalazione, otterranno la menzione dell’avvenuto adempimento nella CAI. Tuttavia, il nominativo di tali soggetti permarrà comunque per due anni nell’archivio.

Alla luce di ciò, gli intermediari sono chiamati ad adeguare le proprie procedure interne al fine di dare attuazione alla nuova riforma, che è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè il 9 aprile 2021.

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