Con Provvedimento 17 luglio 2012 Prot. 2012/104609 l’Agenzia delle Entrate ha fissato la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero gli interessi di mora, applicati, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che, a decorrere dal 01 ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo siano determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale.