Con sentenza dell’8 giugno 2022, il Tribunale di Pordenone si è espresso sui requisiti di pubblicità della cessione del credito in blocco (a seguito di cartolarizzazione) e opponibilità al debitore.
In particolare, nel caso di specie, la cessionaria del credito ceduto a seguito di un’operazione di cartolarizzazione agiva per il recupero dello stesso.
Sul punto, il Tribunale evidenzia come per le operazioni di cartolarizzazione dei crediti, per provare l’effettiva titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria, i commi 2 e 4 dell’articolo 58 del TUB prevedano, in forza del richiamo all’articolo 4 della legge 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), la sussistenza di due requisiti:
- la notificazione della cessione attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
Ulteriori requisiti devono essere però presi in considerazione nel caso della cessione di crediti in blocco.
Infatti, il soggetto che agisca quale successore a titolo particolare del creditore originale, in ragione della cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito vantato nell’operazione di cessione di crediti in blocco fornendo prova documentale, salvo che il debitore non l’abbia riconosciuto in modo esplicito o implicito.
Pertanto, ove sia contestata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, non sono sufficienti i mezzi di pubblicità sopraindicati, ma sarà necessario specificare gli elementi che consentano l’individuazione senza incertezze dei rapporti oggetto di cessione dei crediti.
Nel caso di specie, l’avviso dell’avvenuta cessione era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tuttavia, tale avviso riportava un generico rimando al contratto di cessione, il che, secondo il Tribunale friulano non consentiva di individuare con certezza i crediti ceduti, risultando pertanto carente a provare la titolarità del credito oggetto del contendere in capo all’istante.