WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Flash News

Cartolarizzazioni degli intermediari finanziari: modifiche agli obblighi di segnalazione

15 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia, con provvedimento del 12 marzo 2024, ha aggiornato la propria circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 recante istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati.

In particolare, viene modificata la normativa segnaletica degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB per adeguarla alle modifiche apportate alla disciplina in materia di cartolarizzazioni, di cui al 6° aggiornamento della Circolare 288 del 3 aprile 2015, del 12 marzo 2024.

Pertanto, coerentemente con la scelta adottata per le disposizioni di vigilanza, di estendere agli intermediari finanziari la disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni prevista per le banche, gli schemi segnalatici degli intermediari finanziari sono allineati a quelli in vigore per le banche.

Gli intermediari finanziari dovranno quindi produrre le segnalazioni in materia di cartolarizzazioni utilizzando la versione 3.2 dello schema segnaletico Data Point Model (DPM), e ciò anche per le segnalazioni in materia di fondi propri, rischio di credito e rischio di controparte.

Più nel dettaglio, ed in coerenza con l’impianto generale della disciplina segnaletica degli intermediari finanziari, le nuove disposizioni fanno rinvio agli schemi segnaletici COREP come disciplinati dal regolamento di esecuzione con cui la Commissione Europea ha adottato l’implementing technical standard (ITS) sulle segnalazioni prudenziali.

Per tenere conto della peculiarità degli intermediari finanziari, nell’aggiornamento sono state previste alcune regole specifiche e introdotte alcune semplificazioni, tra cui:

  • le disposizioni in materia di fondi propri, escludono alcune informazioni previste dallo schema segnaletico DPM 3.2 riferite ad aspetti della disciplina prudenziale non applicabili agli intermediari finanziari;
  • le disposizioni in materia di modelli interni a fronte del rischio di credito (IRB), esentano gli intermediari finanziari dalla compilazione dei moduli C 8.3, C 8.4, C 8.5, C 8.5.1. e C 8.7 in applicazione del principio di proporzionalità.

Il presente aggiornamento sarà applicabile a decorrere dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 30 settembre 2024.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter