Con Comunicazione del 21 dicembre 2022 Banca d’Italia ha definito le modalità di implementazione del nuovo articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF), introdotto dal d.lgs. 3 agosto 2022 n. 131, di adeguamento del Regolamento (UE)2017/2402 (Regolamento cartolarizzazioni).
La presente Comunicazione definisce le modalità con cui le banche meno significative, SIM diverse da quelle di classe 1, intermediari finanziari e gestori italiani effettuano le comunicazioni alla Banca d’Italia, quando agiscano quali cedenti, prestatori originari o promotori o società veicolo di operazioni di cartolarizzazione, in relazione al rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 6 (mantenimento del rischio), 7 (obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE) e 8 (divieto di ricartolarizzazione) del Regolamento cartolarizzazioni.
L’odierna comunicazione ed i relativi obblighi di notifica si applicano alle cartolarizzazioni successive al 1 gennaio 2023.
In concreto, Banca d’Italia prevede che la comunicazione di conformità dell’operazione di cartolarizzazione rispetto ai suddetti articoli da 6 a 8 vada trasmessa dal responsabile dell’organo con funzione di gestione.
Le funzioni di controllo verificano l’adeguatezza delle politiche, procedure e misure adottate.
Le nuove cartolarizzazioni vanno notificate ad un mese dalla data di emissione, fatto salvo per quelle effettuate entro il 31 marzo 2023, per cui il termine di notifica e di due mesi.
Le informazioni da comunica a Banca d’Italia sono quelle su
- operazione
- esposizioni cartolarizzate
- posizioni inerenti alla cartolarizzazione
- conformità agli articoli da 6 a 8
Su base continuativa, gli intermediari devono comunicare a Banca d’Italia qualsiasi evento che incida in modo significativo sulle cartolarizzazioni, anche emesse dopo il 1 gennaio 2019, e sui requisiti degli articoli da 6 a 8.