Con Risposta n. 487 del 15 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione alle società veicolo di cartolarizzazione (SPV – Special Purpose Vehicle) dell’articolo 70-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede la responsabilità dei partecipanti ad un Gruppo IVA, in solido con il rappresentante, per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.
Con la presente Risposta l’Agenzia ha ricordato come il patrimonio separato della SPV – pur non aggredibile da parte di soggetti terzi – è comunque destinato a coprire i costi dell’operazione di cartolarizzazione.
Tenuto conto della specificità delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 e della necessità di tutela dei sottoscrittori dei titoli emessi, quindi, la disposizione di cui all’articolo 70-octies del d.P.R. n. 633 deve essere interpretata nel senso che la responsabilità solidale della SPV con la capogruppo si estende ai patrimoni separati, gestiti dalla SPV medesima, esclusivamente per le somme che, essendo dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, risultano riferibili a ciascun patrimonio separato.
Non è diversamente condivisibile la tesi, proposta dagli istanti, per cui andrebbe riconosciuta – a favore del patrimonio separato della società di cartolarizzazione – un’esclusione assoluta dalla responsabilità solidale di cui al comma 2 citato dell’articolo 70-octies.
In definitiva, i patrimoni separati istituiti dalla SVP con riferimento a ciascuna operazione di cartolarizzazione saranno aggredibili, ai sensi dell’articolo 70-octies citato, esclusivamente nei limiti delle somme, richieste a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo, che risultano ascrivibili alla gestione dei patrimoni stessi.