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Cartolarizzazioni STS: le RTS per l’omogeneità delle esposizioni

15 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 15 febbraio 2024, Serie L, il Regolamento delegato (UE) 2024/584, che modifica le norme tecniche di regolamentazione (RTS) di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/1851, relative all’omogeneità delle esposizioni sottostanti nelle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (c.d. cartolarizzazioni STS).

Il Regolamento delegato (UE) 2019/1851 stabilisce infatti criteri uniformi per determinare l’omogeneità delle esposizioni sottostanti nelle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate

Il Regolamento (UE) 2021/557 ha poi modificato il Regolamento (UE) 2017/2402, al fine di garantire che il quadro dell’Unione in materia di cartolarizzazioni prevedesse uno strumento supplementare per promuovere la ripresa economica all’indomani della crisi COVID-19, introducendo, tra l’altro, la possibilità di riconoscere le cartolarizzazioni nel bilancio, come cartolarizzazioni STS.

A differenza delle cartolarizzazioni tradizionali, nell’ambito di una cartolarizzazione nel bilancio, le esposizioni cartolarizzate rimangono sempre inserite nel bilancio del cedente.

Affinché le esposizioni in una cartolarizzazione siano considerate omogenee secondo il criterio di omogeneità di cui all’art. 1, lettera c), del Regolamento delegato (UE) 2019/1851, le esposizioni cartolarizzate dovrebbero essere soggette a procedure di gestione analoghe, compresi il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante, indipendentemente dal fatto che rimangano nel bilancio del cedente, come nel caso delle cartolarizzazioni nel bilancio, o che siano iscritte nel bilancio della società veicolo, come nel caso delle cartolarizzazioni tradizionali.

Per tali ragioni, nel Regolamento in questione, si è reso opportuno depennare il riferimento al «lato dell’attivo della società veicolo» all’art. 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/1851.

E’ stato altresì modificato l’elenco dei fattori di omogeneità relativi al tipo di debitori per tali tipologie di attività.

Infatti, se le esposizioni sottostanti presentano caratteristiche analoghe e i rischi sottostanti associati delle esposizioni verso imprese e delle esposizioni verso persone fisiche sono valutati sulla base di metodologie e parametri comuni, tali esposizioni dovrebbero essere raggruppate nella stessa tipologia di attività.

Il Regolamento in oggetto si applicherà alle cartolarizzazioni emesse a decorrere dal 6 marzo 2024, ma è previsto un regime transitorio per i contratti conclusi prima di definire tali criteri di omogeneità modificati.

Il Regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati in stretta cooperazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), presentati alla Commissione UE, dall’Autorità bancaria europea (EBA).

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